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	<title>gestione ambientale &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>gestione ambientale &#8226; Stillab</title>
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	<item>
		<title>CONAI: ancora novità dal 1° gennaio 2023</title>
		<link>https://stillab.it/conai-ancora-novita-dal-1-gennaio-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 08:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. Finalit&#224; del Consorzio &#232; da sempre la stessa: agire sul fronte della prevenzione per&#160;minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente! Da quasi&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<p>Finalit&agrave; del Consorzio &egrave; da sempre la stessa: <strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp;minimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></p>
<p>Da quasi 25 anni di attivit&agrave;, il lavoro di CONAI ha contribuito a far <strong>sviluppare in Italia una filiera</strong> con importanti ricadute positive in termini <strong>ambientali</strong>, <strong>economici</strong> e <strong>sociali</strong>, ponendo il nostro Paese tra i best performer europei in materia.</p>
<p>CONAI identifica nel riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a <strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi </strong>che ne possono derivare.</p>
<p>I dati degli ultimi anni raccontano un record per il nostro Paese che ha portato a <strong>seconda vita il 73% dei materiali di imballaggio immessi al consumo</strong>, superando gli obiettivi minimi di riciclo (55%) e, sommando al riciclo il <strong>recupero come fonte energetica</strong>, raggiungiamo l&rsquo;83,7% di rifiuti di imballaggio complessivamente recuperati. Tutto ci&ograve; contribuisce anche a <strong>ridurre le emissioni di CO2</strong>: 4,4 milioni le tonnellate di CO2 equivalente evitate grazie al riciclo del sistema CONAI.</p>
<h2>Quali sono le novit&agrave; per il 2023?</h2>
<p><strong>Ulteriori riduzioni del Contributo Ambientale Conai (CAC) previste per il 2023</strong> che si aggiungono a quelle gi&agrave; decise nel corso del 2022.</p>
<p>Nella <a href="https://www.conai.org/notizie/conai-scendono-ancora-i-contributi-ambientali-per-acciaio-legno-plastica-bioplastica-e-vetro/" class="a-breath"><strong>Comunicato Stampa CONAI del 14 novembre 2022 </strong></a>troverai le <strong>variazioni che intervengono da gennaio 2023</strong>.</p>
<p>Di seguito riassumiamo alcune delle modifiche&nbsp;introdotte:</p>
<ul>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in p</strong><strong>lastica biodegradabile e compostabile da </strong><strong>294 &euro;/tons a 170 &euro;/tons.&nbsp;</strong></li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 8 &euro;/tons a 5 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in legno</strong> <strong>da 9 &euro;/tons a 8 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in vetro</strong> <strong>da 29 &euro;/tons a 23 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Con delibera CdA del 19 maggio 2022, CONAI ha stabilito la seguente modifica delle<a href="file:///C:/Users/Lucia.000/Downloads/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2023-3.pdf" class="a-breath"><strong> fasce contributive per gli imballaggi in plastica </strong></a>che entrano<strong> in vigore dal 1&deg; gennaio 2023</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Fascia A1.1 </strong>CAC ridotto <strong>da 60 &euro;/tons a 20 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A1.2</strong>&nbsp; CAC dal 1&deg; luglio aumenter&agrave; <strong>da 60 &euro;/tons a 90 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A2</strong> CAC&nbsp;dal 1&deg; luglio 2023 aumenter&agrave;<strong> da 150 &euro;/tons a 220 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B1.1 e B1.2</strong> CAC confermato agli attuali<strong> 20 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2.1</strong> CAC&nbsp;ridotto <strong>da 410 &euro;/tons a </strong><strong>350 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2.2</strong> CAC dal<strong> 1&deg; luglio 2023 aumenter&agrave; da 410 &euro;/tons a 477 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B2.3 </strong>CAC&nbsp;fissato a <strong>555 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia C</strong> (imballaggi con attivit&agrave; sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) CAC confermato <strong>confermati gli attuali 560 &euro;/tons</strong><strong>.</strong></li>
</ul>
<p>Ulteriori riduzioni anche nelle <strong>procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni (merci imballate)</strong>:</p>
<ul>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti alimentari imballati (in &euro;) da 0,13% a 0,12% </strong></li>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti non alimentari imballati (in &euro;) 0,06%.</strong></li>
<li>contributo mediante calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (senza distinzione per materiale) <strong>scende da 61&euro;/tons a 59 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>riduzioni anche per coloro che optano per la procedura semplificata basata sul fatturato dell&rsquo;anno precedente (procedura riservata a <strong><u>importatori di merci imballate con fatturato annuo entro i 2.000.000 &euro;</u></strong><u>)</u></li>
</ul>
<p>Tutti gli <strong>imballaggi compositi a base carta,</strong> diversi da quelli destinati a contenere liquidi, vengono suddivisi in <strong>quattro fasce con relativi contributi ambientali</strong> (CAC) diversificati come segue:</p>
<ul>
<li><strong>5 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>Fascia 1 (base) </strong></li>
<li><strong>25 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>Fascia 2 (CPL)</strong></li>
<li><strong>115 &euro;/tons </strong>per gli imballaggi di<strong> Fascia 3 (Compositi tipo C)</strong></li>
<li><strong>245 &euro;/</strong><strong>tons </strong>per gli imballaggi di<strong> Fascia 4 (Compositi tipo D)</strong></li>
</ul>
<h2><strong>Prossime scadenze</strong></h2>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong> al periodo di riferimento in base alla <strong>classe di appartenenza <em>(*)</em></strong>.</p>
<p><strong>Entro il prossimo 20/01/2023</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</p>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2022</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2022</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2022</strong></li>
</ul>
<p><em>(*) ANNUALE CAC fino a &euro; 2.000/anno, TRIMESTRALE CAC fino a &euro; 31.000/anno, MENSILE CAC oltre &euro; 31.000/anno, ESENTE CAC fino a &euro;. 100/anno per procedure ordinarie fino a &euro;. 200/anno per procedure semplificate.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-ancora-novita-dal-1-gennaio-2023/">CONAI: ancora novità dal 1° gennaio 2023</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</title>
		<link>https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. Finalit&#224; del Consorzio &#232; da sempre la stessa: agire sul fronte della prevenzione per&#160;minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente! Da quasi&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/">CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<p>Finalit&agrave; del Consorzio &egrave; da sempre la stessa: <strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp;minimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></p>
<p>Da quasi 25 anni di attivit&agrave;, il lavoro di CONAI ha contribuito a far <strong>sviluppare in Italia una filiera</strong> con importanti ricadute positive in termini <strong>ambientali</strong>, <strong>economici</strong> e <strong>sociali</strong>, ponendo il nostro Paese tra i best performer europei in materia.</p>
<p>CONAI identifica nel riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a <strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi </strong>che ne possono derivare.</p>
<p>I dati degli ultimi anni raccontano un record per il nostro Paese che ha portato a <strong>seconda vita il 73% dei materiali di imballaggio immessi al consumo</strong>, superando gli obiettivi minimi di riciclo (55%) e, sommando al riciclo il <strong>recupero come fonte energetica</strong>, raggiungiamo l&rsquo;83,7% di rifiuti di imballaggio complessivamente recuperati. Tutto ci&ograve; contribuisce anche a <strong>ridurre le emissioni di CO2</strong>: 4,4 milioni le tonnellate di CO2 equivalente evitate grazie al riciclo del sistema CONAI.</p>
<h2>Principali novit&agrave;</h2>
<p><strong>Numero</strong><strong>se le riduzioni previste per il 2022</strong>&nbsp; per i contributi relativi al packaging sia a base cellulosica, che in acciaio, alluminio, vetro e&nbsp; plastica, che si aggiungono a quelle gi&agrave; decise nel corso del 2021.</p>
<p>Nella <strong><a href="https://www.conai.org/wp-content/uploads/2021/10/Valori_contributi_ambientali_2021_2022.pdf" class="a-breath">tabella</a> </strong>troverai i valori dei Contributi Ambientali in vigore nel 2021 e le <strong>variazioni che intervengono da gennaio 2022</strong>.</p>
<p>Di seguito riassumiamo alcune delle novit&agrave;<strong>&nbsp;</strong>sono introdotte:</p>
<ul>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in carta e cartone</strong> <strong>da 25 &euro;/tons a 10 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) i <strong>poliaccoppiati</strong>&nbsp;a&nbsp;<strong>prevalenza carta</strong>&nbsp;idonei al&nbsp;<strong>contenimento di liquidi</strong> (indicati con l&rsquo;acronimo &ldquo;CPL&rdquo;) <strong>45 &euro;/tons a 30 &euro;/tons.&nbsp;</strong></li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 18 &euro;/tons a 12 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 15 &euro;/tons a 10 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in vetro</strong> <strong>da 37 &euro;/tons a 33 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in plastica sulla base delle <a href="https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/02/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.pdf" class="a-breath">fasce contributive</a> </strong>come segue:</p>
<ul>
<li><strong>Fascia A1</strong> (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&amp;industria) <strong>da 150 &euro;/tons a 104 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A2</strong> (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&amp;industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana). <strong>Dal 1&deg; luglio 2022 aumenter&agrave; da 150 &euro;/tons a 168 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B1</strong> (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) <strong>da 208 &euro;/tons a 149 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2</strong> (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&amp;industria) <strong>da 560 &euro;/tons a 520 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia C</strong> (imballaggi con attivit&agrave; sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) <strong>da 660 &euro;/tons a 642 &euro;/tons.</strong></li>
</ul>
<p>Ulteriori riduzioni anche nelle <strong>procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni (merci imballate)</strong>:</p>
<ul>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti alimentari imballati (in &euro;) da 0,20% a 0,17% </strong></li>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti non alimentari imballati (in &euro;) da 0,10% a 0,08%.</strong></li>
<li>contributo mediante calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (senza distinzione per materiale) <strong>scende da 101&euro;/tons a 90 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo inoltre che a partire dal 2022 tutti gli <strong>imballaggi compositi a base carta</strong> diversi da quelli destinati a contenere liquidi verranno suddivisi in quattro fasce.</p>
<p>Ecco il CAC previsto per le nuove quattro fasce:</p>
<ul>
<li><strong>10 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>tipo A</strong>&nbsp;(contenuto di carta tra il 90 e il 95%) e di&nbsp;<strong>tipo B</strong> (contenuto di carta tra l&rsquo;80 e il 90%)</li>
<li><strong>120 &euro;/tons </strong>per gli imballaggi di&nbsp;<strong>tipo C</strong> (contenuto di carta tra il 60 e l&rsquo;80%)</li>
<li><strong>250 &euro;/</strong><strong>tons </strong>per gli imballaggi di <strong>tipo D</strong> (contenuto di carta inferiore al 60%)</li>
</ul>
<p>La soglia del Contributo ambientale Conai dichiarato per accedere al rimborso per le esportazioni di imballaggi pieni (<strong>mod. 6.6 Bis da presentare nel 2022, per le esportazioni effettuate nel 2021</strong>) &egrave; stata <strong>aumentata da 5.000&euro; a 7.500&euro;</strong>.</p>
<p>Entrata in vigore dal 1&deg; gennaio 2022 una nuova procedura di esenzione riservata agli <strong>utilizzatori che acquistano imballaggi destinati esclusivamente all&rsquo;esportazione.</strong></p>
<h2><strong>Prossime scadenze</strong></h2>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong> al periodo di riferimento in base alla <strong>classe di appartenenza <em>(*)</em></strong>.</p>
<p>Per questo motivo,&nbsp;<strong>entro il prossimo 20/01/2022</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</p>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2021</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2021</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2021</strong></li>
</ul>
<p><em>(*) <strong>ANNUALE</strong> CAC fino a &euro; 2.000/anno, <strong>TRIMESTRALE</strong> CAC fino a &euro; 31.000/anno, <strong>MENSILE</strong> CAC oltre &euro; 31.000/anno, <strong>ESENTE</strong> CAC fino a &euro;. 100/anno per procedure ordinarie fino a &euro;. 200/anno per procedure semplificate.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/">CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico: come prevenire i danni e tutelare l&#8217;incolumità delle persone</title>
		<link>https://stillab.it/rischio-idrogeologico-come-prevenire-i-danni-e-tutelare-lincolumita-delle-persone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 15:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=6559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eventi atmosferici sempre pi&#249; improvvisi e di portata elevata, associati agli aspetti geomorfologici del terreno o alla presenza di fiumi, causano con frequenza danni che mettono a rischio l&#8217;incolumit&#224; delle persone. Il rischio idrogeologico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali, con significativi impatti sulla vita, sulla sicurezza dei servizi e sulle attivit&#224; di un dato&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-idrogeologico-come-prevenire-i-danni-e-tutelare-lincolumita-delle-persone/">Rischio idrogeologico: come prevenire i danni e tutelare l&#8217;incolumità delle persone</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><strong>Eventi atmosferici </strong>sempre pi&ugrave;<strong> improvvisi</strong> e di <strong>portata elevata</strong>, associati agli <strong>aspetti geomorfologici</strong> del <strong>terreno</strong> o alla <strong>presenza di fiumi</strong>, causano con <strong>frequenza danni</strong> che mettono <strong>a rischio l&rsquo;incolumit&agrave;</strong> delle persone.</p>
<p>Il <strong>rischio idrogeologico</strong> costituisce uno dei <strong>maggiori rischi ambientali,</strong> con significativi <strong>impatti sulla vita</strong>, sulla <strong>sicurezza dei servizi</strong> e <strong>sulle attivit&agrave;</strong> di un dato territorio.</p>
<p>Nello specifico implica una maggior frequenza di frane e <strong>smottamenti,</strong> causati <strong>dall&rsquo;erosione del terreno</strong> o da <strong>esondazioni,</strong> a seguito di <strong>condizioni meteo anomale</strong>, come ad esempio un&rsquo;alluvione.</p>
<p>Il <strong>rischio idrogeologico </strong>&egrave; strettamente <strong>legato all&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;uomo </strong>e alle <strong>caratteristiche</strong> proprie del <strong>terreno</strong>.</p>
<h2>Quali sono i danni del dissesto idrogeologico?</h2>
<p>Le conseguenze dovute a <strong>fenomeni idrogeologici</strong> causano <strong>diversi disagi</strong>.<br>
Il danneggiamento dei <strong>sistemi di depurazione</strong> e <strong>distribuzione delle acque</strong> ed i <strong>danni strutturali a edifici</strong>, <strong>strade</strong> e <strong>centri urbani</strong>, ne sono solo un esempio.<br>
A questi si associa un <strong>pericolo elevato</strong> per la salvaguardia dell&rsquo;<strong>incolumit&agrave; delle persone</strong>.</p>
<h2>Cause del rischio idrogeologico</h2>
<p>&Egrave; importante ricordare che i <strong>danni</strong> causati da <strong>rischio idrogeologico </strong>sono <strong>rapportati </strong>alla <strong>tipologia del terreno</strong>, ma le <strong>cause pi&ugrave; rilevanti </strong>sono costituite dalle <strong>attivit&agrave; umane</strong>.<br>
Un esempio di queste sono:</p>
<ul>
<li>la <strong>cementificazione</strong></li>
<li>la <strong>deforestazione</strong></li>
<li><strong>l&rsquo;abusivismo edilizio</strong></li>
<li><strong>l&rsquo;abbandono dei terreni d&rsquo;altura</strong></li>
<li>le <strong>estrazioni di idrocarburi </strong>e di <strong>acqua </strong>dal sottosuolo</li>
<li>gli <strong>interventi invasivi </strong>e non ponderati <strong>sui corsi d&rsquo;acqua</strong></li>
<li>la <strong>mancanza</strong> di <strong>manutenzione</strong> degli stessi</li>
</ul>
<p><strong>Riparare i&nbsp;danni</strong>&nbsp;da <strong>rischio idrogeologico</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>Italia</strong>&nbsp;ci <strong>costa quattro volte in pi&ugrave; che</strong> <strong>prevenirli</strong>. Secondo i <strong>dati&nbsp;Ispra,</strong>&nbsp;dal 1944 ad oggi il nostro Paese ha speso circa <strong>75 miliardi di euro</strong> per <strong>rimediare</strong> agli effetti del <strong>dissesto</strong>. Si tratta in media di 1 miliardo di euro all&rsquo;anno.</p>
<p>In <strong>progettazione</strong>&nbsp;e <strong>realizzazione </strong>di&nbsp;<strong>opere di prevenzione</strong>&nbsp;abbiamo <strong>investito invece 5,6 miliardi di euro</strong>, ovvero <strong>circa 300 milioni l&rsquo;anno</strong>.</p>
<h2><strong>La normativa</strong> in materia di <strong>tutela delle acque e di rischio idrogeologico</strong></h2>
<p>Negli <strong>ultimi anni la normativa</strong> in materia di <strong>tutela delle acque e di rischio idrogeologico</strong> si &egrave; <strong>evoluta</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-06&amp;atto.codiceRedazionale=17A00828&amp;elenco30giorni=false" class="a-breath"><strong>La Dir. n. 2007/60/CE </strong></a>si occupa dell&rsquo;attivit&agrave; di <strong>intervento, prevenzione e mitigazione</strong> del <strong>rischio idrogeologico</strong>.</li>
<li><strong>Il D.Lgs. n. 152/2006</strong> &ldquo;Norma in materia ambientale&rdquo;, stabilisce <strong>competenze</strong> e <strong>introduce il PAI 8</strong> (Piano stralcio per l&rsquo;assetto&nbsp;idrogeologico), il cui <strong>scopo</strong> &egrave; la <strong>riduzione del rischio idrogeologico</strong>.</li>
<li><strong>Il D.Lgs. n. 49/2010 </strong>&ldquo;Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni&rdquo;, disciplina a <strong>livello distrettuale</strong> la <strong>pianificazione di gestione</strong> del <strong>rischio alluvione</strong>.</li>
</ul>
<p>Ad oggi, per&ograve;, <strong>non risultano ancora istituite le Autorit&agrave; di Distretto</strong>.<br>
Con il D.Lgs. n. 219 del 10 dicembre 2010 sono state definite delle <strong>misure transitorie</strong>, secondo le quali le <strong>Autorit&agrave; di Bacino </strong>di rilievo nazionale, di cui alla legge 183/1989 e le <strong>Regioni,</strong> si occupano degli <strong>strumenti di pianificazione </strong>e <strong>coordinamento</strong> nell&rsquo;ambito del <strong>distretto idrografico di appartenenza</strong>.</p>
<h2>Piano di emergenza in caso di rischio</h2>
<p>Il <strong>Piano di emergenza</strong> &egrave; <strong>uno degli strumenti pi&ugrave; importanti</strong> nell&rsquo;ambito del sistema della sicurezza.</p>
<p>Si tratta dello strumento <strong>da conoscere ed utilizzare in caso di emergenza</strong>, nei luoghi di lavoro e di abitazione, <strong>nell&rsquo;ambito di rischio idrogeologico</strong>.</p>
<p>A livello nazionale, con il DPCM del 20/2/2019 &egrave; stato approvato il <strong>Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico</strong>, che prevede <strong>misure di emergenza, prevenzione, manutenzione ed organizzative</strong>.</p>
<h2>Azione preventiva per il rischio idrogeologico</h2>
<p>Poich&eacute; il <strong>rischio idrogeologico </strong>&egrave; <strong>altamente legato all&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;uomo</strong>, abbiamo la <strong>possibilit&agrave; di intervenire preventivamente </strong>per <strong>ridurre il rischio </strong>e i <strong>danni </strong>che verrebbero causati con l&rsquo;inevitabile <strong>sopraggiungere di eventi rovinosi</strong>.</p>
<p>Come <strong>conoscere</strong> le <strong>misure da adottare</strong> per <strong>un&rsquo;azione preventiva</strong>?<br>
<strong>Stillab</strong>, <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" class="a-breath">studio di consulenza</a> <strong>specializzato </strong>in questo ambito, ti supporta in materia di <strong>sicurezza </strong>e <strong>ambiente</strong>, consentendoti di <strong>raggiungere con semplicit&agrave; </strong>i tuoi <strong>obiettivi </strong>di <strong>prevenzione</strong> e <strong>protezione, <a href="mailto:segreteria@stillab.it" class="a-breath">contattaci qui</a>.</strong></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-idrogeologico-come-prevenire-i-danni-e-tutelare-lincolumita-delle-persone/">Rischio idrogeologico: come prevenire i danni e tutelare l&#8217;incolumità delle persone</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</title>
		<link>https://stillab.it/emissioni-in-atmosfera-le-nuove-modifiche-del-d-lgs-102-2020-guardano-allambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente sospetto di inquinamento o confinato]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni atmosferiche]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A tre anni dall&#8217;ultimo Decreto Legislativo relativo alla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione (183/2017) arrivano integrazioni e correzioni: &#232; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&#8217;atmosfera, ai sensi dell&#8217;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>A tre anni dall&rsquo;ultimo Decreto Legislativo relativo alla <strong>limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione</strong> (183/2017) arrivano <strong>integrazioni e correzioni</strong>: &egrave; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&rsquo;atmosfera, ai sensi dell&rsquo;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.</p>
<p>Vediamo insieme quali sono alcune delle <strong>principali modifiche apportate dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/sg" class="a-breath">D. Lgs n.102 del 30 luglio 2020,</a> </strong>entrato in vigore il 28 agosto, quali realt&agrave; riguardano e qual &egrave; il loro obiettivo.</p>
<h2><strong>MODIFICHE DEL DECRETO 2020 SULLE EMISSIONI: CHI, COSA, PERCH&Eacute;.&nbsp; </strong></h2>
<p>Innanzitutto, le modifiche legislative riguardano gli <strong>stabilimenti</strong> gi&agrave; autorizzati ma anche quelli che stanno per attivare o hanno in corso un procedimento per ottenere autorizzazione (e che si concluder&agrave; dopo il 28 agosto). Le misure tengono conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, definiscono <strong>nuove scadenze temporali</strong>, puntano i riflettori su temi di <strong>salute ambientale</strong> e hanno lo <strong>scopo</strong> di:</p>
<ul>
<li><strong>assicurare la certezza normativa</strong> in materia di obblighi e controlli circa la gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera</li>
<li><strong>razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni</strong>, per le imprese e i gestori privati di impianti termici civili</li>
</ul>
<h2><strong>NUOVI TERMINI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI</strong></h2>
<p><strong>L&rsquo;ART. 3</strong>&nbsp;introduce nuove scadenze&nbsp;sulle&nbsp;<strong>autorizzazioni degli stabilimenti</strong>:</p>
<ul>
<li>Gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017 devono adeguarsi alle disposizioni dell&rsquo;articolo 294 modificato dal Decreto, sulle prescrizioni per il rendimento di combustione, sulla base primo rinnovo dell&rsquo;autorizzazione <strong>entro il 1&deg; gennaio 2025</strong>.</li>
<li>Se uno o pi&ugrave; impianti ricadono nel divieto di cui all&rsquo;<strong>art. 272 comma 4</strong>, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell&rsquo;articolo 269 entro 3 anni.</li>
<li><strong>Per l&rsquo;adeguamento alla prescrizione dell&rsquo;articolo 271, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/2006</strong>i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dovranno presentare domanda di autorizzazione <strong>entro un anno dalla data di entrata in vigore (28/08/2021)</strong>.</li>
<li>La&nbsp;<strong>durata di 15 anni delle autorizzazioni </strong>generali si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto.</li>
</ul>
<h2><strong>LA SALUTE MERITA PI&Ugrave; DI UNO SGUARDO: </strong><strong>MODIFICHE AL CODICE AMBIENTE</strong></h2>
<p>La parola d&rsquo;ordine di ogni cambiamento migliorativo, oggi, deve essere: <strong>pi&ugrave; attenzione all&rsquo;ambiente e alla salute</strong>. E le due cose sono strettamente collegate. All&rsquo;origine delle integrazioni e correzioni del Decreto n. 102 c&rsquo;&egrave; indubbiamente un&rsquo;accresciuta consapevolezza e la volont&agrave; di trovare soluzioni per migliorare la salute e il benessere sia delle persone sia del Pianeta. <strong>Ecco a grandi linee le modifiche</strong>:</p>
<h3><strong>EMISSIONI ODORIGENE E SOLVENTE ORGANICO</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 268</strong> introduce <strong>nuove definizioni di&nbsp;<em>&ldquo;emissioni odorigene&rdquo;</em></strong><em>&nbsp;</em>(emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena) e<em>&nbsp;<strong>&ldquo;solvente organico&rdquo;</strong> </em>(qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti)</p>
<h3><strong>SOSTANZE CANCEROGENE O TOSSICHE</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 271, con l&rsquo;inserimento del comma 7-bis</strong>, ora introduce <strong>limiti alle emissioni</strong> delle sostanze classificate come <strong>cancerogene</strong> o <strong>tossiche per la riproduzione</strong> o <strong>mutagene</strong> (<strong>H340, H350, H360</strong>) e delle sostanze con <strong>tossicit&agrave; e cumulabilit&agrave;</strong> particolarmente elevate.</p>
<ul>
<li>Queste <strong>sostanze</strong>, e quelle classificate come &ldquo;<strong>estremamente preoccupanti</strong>&rdquo; (SVCH) secondo il Regolamento REACH devono essere <strong>sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile</strong> nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.</li>
<li>Ogni <strong>cinque anni</strong>, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni <strong>inviano all&rsquo;autorit&agrave; competente una relazione</strong> con la quale si analizza la disponibilit&agrave; di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilit&agrave; tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L&rsquo;autorit&agrave; competente pu&ograve; <strong>richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento</strong> o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione</li>
</ul>
<h3><strong>IMPIANTI CON POTENZA TERMICA = O &lt; 5 MW </strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 281, con l&rsquo;inserimento del 10-bis</strong>, stabilisce che <strong>agli impianti in deroga fino al 19 dicembre 2017</strong>, poi esclusi da questo regime con il D. Lgs n. 183/2017, si applicano i termini di <strong>adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell&rsquo;autorizzazione</strong> previsti dall&rsquo;articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di <strong>potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW</strong>.</p>
<h3><strong>RAPPORTO ARIA-COMBUSTIONE</strong></h3>
<p><strong>Il comma 1 dell&rsquo;articolo 294 &egrave; stato riscritto</strong>: per ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti disciplinati dal <strong>titolo I della parte quinta </strong>del decreto, eccetto quelli previsti dall&rsquo;allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un <strong>sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile</strong>. Ai fini della disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall&rsquo;articolo 272, comma 1.</p>
<h2><strong>COLLABORARE PER METTERSI A NORMA: CONSULENZA E ANALISI STILLAB</strong></h2>
<p>Valutare la natura e il grado di emissioni della propria impresa, per rispettare le nuove norme guardando sempre al benessere di tutti, richiede l&rsquo;aiuto di professionisti e professioniste dell&rsquo;analisi e della consulenza. Noi di <strong>Stillab</strong> ci occupiamo di <strong>seguirti passo dopo passo in tutti gli aspetti della gestione ambientale e nella risposta agli obblighi di legge</strong>, nonch&eacute; di prelevare e analizzare:</p>
<ul>
<li><strong>polveri e metalli</strong></li>
<li><strong>COV</strong></li>
<li><strong>gas di combustione</strong></li>
<li><strong>inquinanti e microinquinanti organici e PCB</strong></li>
</ul>
<p>E controllare:</p>
<ul>
<li><strong>le condizioni microclimatiche</strong></li>
<li><strong>i composti organici e inorganici, le fibre aerodisperse, le fibre di amianto, gli agenti cancerogeni</strong></li>
<li><strong>gli agenti microbiologici aerodispersi</strong></li>
</ul>
<p>Consulta <a href="https://stillab.it/laboratorio/#" class="a-breath"><strong>qui</strong></a>&nbsp;tutti i nostri servizi e <a href="mailto:%20info@stillab.it" class="a-breath"><strong>contattaci</strong></a> per avere informazioni pi&ugrave; precise su ci&ograve; che possiamo fare per te</p>
</body></html>
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		<title>Nuova direttiva europea 2020/2184 sulla sicurezza delle acque per il consumo umano</title>
		<link>https://stillab.it/nuova-direttiva-europea-2020-2184-sulla-sicurezza-delle-acque-per-il-consumo-umano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi acque]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio analisi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la Direttiva Europea 2020/2184 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2020 &#232; cambiata la legislazione di riferimento in merito alla sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 12 gennaio 2023, un giorno prima che sia abrogata la&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuova-direttiva-europea-2020-2184-sulla-sicurezza-delle-acque-per-il-consumo-umano/">Nuova direttiva europea 2020/2184 sulla sicurezza delle acque per il consumo umano</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Con la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&amp;from=ITqui" class="a-breath">Direttiva Europea 2020/2184</a> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2020 &egrave; cambiata la legislazione di riferimento in merito alla sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative <strong>entro il 12 gennaio 2023</strong>, un giorno prima che sia abrogata la precedente direttiva 98/93 del Decreto legislativo 31/2001.</p>
<h2><strong>OBIETTIVO: SALUTE E FIDUCIA DEI CITTADINI</strong></h2>
<p>Lo scopo della Direttiva &egrave; contribuire a <strong>proteggere la salute umana</strong> dalle conseguenze negative della contaminazione delle acque, assicurandone l&rsquo;igiene e la salubrit&agrave; e aumentando la facilit&agrave; di accesso. La normativa specifica in primo luogo le definizioni, gli obblighi generali, gli standard qualitativi, e tra le modifiche pi&ugrave; interessanti si sottolineano:</p>
<ul>
<li><strong>l&rsquo;approccio</strong> alla sicurezza dell&rsquo;acqua basato sul rischio</li>
<li><strong>la valutazione e la gestione del rischio</strong> per i bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, del sistema di fornitura e dei sistemi di distribuzione domestici</li>
<li><strong>l&rsquo;adeguamento i piani di monitoraggio per quanto concerne gli agenti chimici e microbiologici,</strong> quali ad esempio il piombo e la Legionella, quali parametri di valutazione del rischio nella distribuzione domestica, con nuovi limiti di riferimento</li>
<li><strong>la definizione dei requisiti minimi di igiene</strong> per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano</li>
</ul>
<p>La Direttiva fa riferimento anche ad altri aspetti sostanziali che vanno dal monitoraggio alle informazioni al pubblico. Ed &egrave; proprio quest&rsquo;ultimo un altro degli elementi pi&ugrave; importanti, solo apparentemente secondario, della Direttiva, il cui obiettivo &egrave; anche di <strong>rafforzare la fiducia dei cittadini </strong>verso l&rsquo;uso e il consumo dell&rsquo;acqua del rubinetto.</p>
<h2><strong>SEMPRE PI&Ugrave; ATTENZIONE PER L&rsquo;AMBIENTE</strong></h2>
<p>L&rsquo;inquinamento delle acque causato da microplastiche &egrave; uno dei maggiori problemi ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. Non solo i mari, ma anche l&rsquo;acqua che utilizziamo abitualmente per lavarci o per il nostro consumo alimentare possono presentare elevate concentrazioni di plastica. Anche <strong>la Direttiva dimostra consapevolezza del problema</strong> &ndash; una consapevolezza che accomuna sempre pi&ugrave; persone &ndash; e volont&agrave; di contribuire con risoluzioni precise. La Commissione pertanto prevede di stabilire e aggiornare un elenco di controllo di sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l&rsquo;opinione pubblica o la comunit&agrave; scientifica, quali ad esempio i <strong>prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche</strong>. Nella normativa si invita a <strong>mettere a disposizione acqua destinata al consumo umano</strong> nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, mentre propone la <strong>fornitura gratuita o a prezzi contenuti</strong> ai clienti di ristoranti e mense.</p>
<h2><strong>L&rsquo;ANALISI DELLE ACQUE: STILLAB PER TE</strong></h2>
<p>In Stillab abbiamo a cuore la salubrit&agrave; e la pulizia dell&rsquo;acqua, bene comune. Per questo eseguiamo <a href="https://stillab.it/strumenti-e-prelievi/" class="a-breath"><strong>prelievi</strong></a> e <a href="https://stillab.it/laboratorio/" class="a-breath"><strong>analisi delle acque</strong></a>, occupandoci in particolare di campionamento<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>statico e dinamico</strong>&nbsp;di acqua di falda e di pozzo finalizzate all&rsquo;approvvigionamento, con l&rsquo;uso di pompe sommerse a flusso variabile</li>
<li><strong>di acque destinate al consumo umano&nbsp;</strong>per la verifica di potabilit&agrave; e rilevazione della presenza di microrganismi patogeni</li>
<li><strong>di acque destinate al consumo umano&nbsp;</strong>per la verifica del rischio legionellosi</li>
<li><strong>di corpi idrici superficiali&nbsp;</strong>per la verifica della loro qualit&agrave; ai sensi della normativa vigente</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di una <strong>consulenza</strong> o di <strong>analisi specifiche</strong> per garantire la sicurezza dell&rsquo;acqua della tua impresa o del tuo ente, <a href="mailto:laboratorio@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a>. Siamo sempre dalla parte dell&rsquo;ambiente, della sicurezza, della salute.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuova-direttiva-europea-2020-2184-sulla-sicurezza-delle-acque-per-il-consumo-umano/">Nuova direttiva europea 2020/2184 sulla sicurezza delle acque per il consumo umano</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>ADR: scopriamo la regolamentazione</title>
		<link>https://stillab.it/adr-scopriamo-la-regolamentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Stipulato a Ginevra nel 1957 l&#8217;ADR, ovvero l&#8217;Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, &#232; entrato in vigore in tutta Europa a partire del 1968. Questo accordo contiene le disposizioni normative per il trasporto su strada di merci pericolose in merito a imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno. A oggi tutti&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Stipulato a Ginevra nel 1957 l&rsquo;ADR, ovvero <strong>l&rsquo;Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada</strong>, &egrave; entrato in vigore in tutta Europa a partire del 1968. Questo accordo contiene le <strong>disposizioni normative per il trasporto su strada di merci pericolose in merito a imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno</strong>. A oggi tutti i Paesi dell&rsquo;UE e il Marocco, la Tunisia e alcuni Stati dell&rsquo;Asia Centrale hanno sottoscritto questo accordo, ancora valido e per cui bisogna <strong>mantenersi</strong> <strong>sempre aggiornati</strong>. Infatti l&rsquo;ADR &egrave; un documento dinamico che <strong>si aggiorna ogni due anni</strong>.</p>
<h2>COSA SONO I RIFIUTI?</h2>
<p>I rifiuti e il loro smaltimento sono un argomento sempre attuale, che crea sicuramente confusione. Per questo &egrave; utile fare chiarezza e iniziare questa analisi dal principio. Che cos&rsquo;&egrave; dunque un rifiuto?</p>
<p>Secondo il Ministero dell&rsquo;Ambiente un rifiuto <strong>&egrave; una sostanza o un oggetto che deriva da attivit&agrave; umane o cicli naturali, il cui detentore decida di disfarsene o ne abbia l&rsquo;obbligo</strong>. Vi &egrave; una classificazione dei rifiuti (<strong>articolo 184 del d.lgs. 152/2006</strong>) che &egrave; valida in tutto il territorio nazionale e che divide questi in due categorie principali: <strong>rifiuti urbani e rifiuti speciali</strong>.</p>
<p>I rifiuti urbani sono quelli <strong>prodotti dai cittadini, quelli provenienti dalla pulizia delle strade o delle aree verdi cittadine</strong>. I rifiuti speciali sono invece quelli che <strong>arrivano da industria, agricoltura, artigianato e dal settore commerciale e dei servizi</strong>.</p>
<p>A queste&nbsp;categorie se ne affianca una: <strong>i rifiuti ADR, </strong>ovvero quei <strong>rifiuti pericolosi e non pericolosi che hanno caratteristiche tali per cui devono sottostare alle regole del trasporto per le merci pericolose</strong> <strong>contenute nell&rsquo;Accordo ADR.</strong></p>
<h2>QUALI SONO I RIFIUTI ADR E COME SI DEVONO COMPORTARE LE AZIENDE PRODUTTRICI?</h2>
<p>Per poter essere certi se un rifiuto pericoloso sia soggetto o meno a trasporto ADR, &egrave; importante <strong>conoscere sia le disposizioni ADR che quelle riguardanti la normativa ambientale</strong>. Questo &egrave; importante in modo tale che ogni azienda <strong>adempia a tutti gli obblighi previsti</strong>. Per verificare questo, bisogna compiere questi passaggi:</p>
<ol>
<li>Caratterizzare il rifiuto</li>
<li>Classificare il rifiuto</li>
<li>Verificare le condizioni per le quali il rifiuto potrebbe essere soggetto ad ADR</li>
<li>Individuare il numero ONU di competenza seguendo le istruzioni dell&rsquo;ADR</li>
<li>Verificare nell&rsquo;ADR, capitolo 3.2. tabella A, in funzione del numero ONU individuato, le disposizioni concernenti la materia in oggetto</li>
<li>Verificare attentamente le disposizioni speciali, le quantit&agrave; limitate e quelle esenti</li>
</ol>
<p>L&rsquo;obiettivo dell&rsquo;ADR &egrave; quello di <strong>uniformare le norme di sicurezza per il trasporto delle merci e delle sostanze pericolose sulle strade</strong>. Perci&ograve;, in ogni impresa che produce rifiuti classificabili secondo le norme ADR qualora siano superate le soglie di esenzione, <strong>il legale rappresentante &egrave; obbligato a nominare uno o pi&ugrave; consulenti per la sicurezza</strong>, i quali avranno il compito di <strong>verificare e suggerire le procedure che riguardano il trasporto e che le operazioni di carico/scarico delle merci pericolose vengano eseguite correttamente</strong>.</p>
<p>L&rsquo;impresa dovr&agrave; quindi :</p>
<ol>
<li>Nominare un consulente ADR;</li>
<li>Analizzare la <strong>tecnica del rifiuto</strong> per di individuare il corretto <a href="http://www.pompierivolontari.it/Sito/Prontuario%20tecnico/Sostanze%20pericolose/Codice%20Kemler.htm" class="a-breath"><strong>numero ONU</strong></a> da attribuire (non vi &egrave; una tabella che faccia corrispondere ad un codice CER il numero ONU corrispondente)</li>
<li>Acquistare ed utilizzare <strong>imballaggi specifici </strong>che abbiano i requisiti imposti dall&rsquo;ADR</li>
<li>Verificare che<strong> il trasportatore sia in possesso dei requisiti e dei mezzi allestiti per il trasporto in ADR</strong></li>
<li>Fornire<strong> istruzioni scritte</strong> al chi trasporta i rifiuti ADR</li>
</ol>
<p>Quando &egrave; necessario trasportare su strada le <strong>merci o i rifiuti pericolosi</strong> aziendali &egrave; necessario integrare la loro etichettatura con quella conforme alle richieste ADR</p>
<ul>
<li>nel caso dei rifiuti oltre al&nbsp;<a href="https://www.certifico.com/ambiente/legislazione-ambiente/245-legislazione-rifiuti/7392-elenco-codici-cer-eer" class="a-breath">codice C.E.R</a><u>.</u> e l&rsquo;<strong>etichetta R</strong> il codice ONU e i pittogrammi ADR</li>
<li>nel caso delle merci affiancare all&rsquo;eventuale <strong>etichetta CLP </strong>il codice ONU e i pittogrammi ADR.</li>
</ul>
<p>Ma quali sono le <strong>categorie ADR</strong>?</p>
<ul>
<li>Gas</li>
<li>Materie e oggetti esplosivi</li>
<li>Perossidi organici</li>
<li>Materie tossiche</li>
<li>Liquidi infiammabili</li>
<li>Materie che a contatto con l&rsquo;acqua sviluppano gas infiammabili</li>
<li>Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati</li>
<li>Materie soggette ad accensione spontanea</li>
<li>Sostanze infettanti</li>
<li>Materie comburenti</li>
<li>Sostanze radioattive</li>
<li>Materiali corrosivi</li>
<li>Sostanze dal pericolo generico</li>
</ul>
<p>Per le aziende &egrave; fondamentale, dunque, <strong>sapere quando e se i propri rifiuti devono viaggiare in ADR</strong>. Non adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa, non rimanere aggiornati sulle normative in vigore, significa portare inevitabilmente l&rsquo;azienda a numerosi rischi. Per questo <strong>&egrave; bene affidarsi ai consigli degli esperti e a uno sguardo esterno che possa aiutare l&rsquo;azienda a rispettare tutti gli obblighi in materia di ADR</strong>.</p>
<p>Stillab, grazie alla sua esperienza e alla professionalit&agrave; dei suoi dipendenti, offre il servizio di consulenza aziendale esterna nell&rsquo;ambito dell&rsquo;ADR. Non esitare a <a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">contattarci</a>, saremo felici di risponderti e aiutarti anche in questa circostanza.</p>
</body></html>
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		<title>CONAI: importanti novità dal 1° gennaio 2020</title>
		<link>https://stillab.it/conai-importanti-novita-dal-1-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come forse gi&#224; saprai, il&#160;CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. L&#8217;obiettivo&#160;del Consorzio &#232; da sempre lo stesso:&#160;agire sul fronte della prevenzione per&#160; minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente!&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come forse gi&agrave; saprai, il&nbsp;<strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<div>L&rsquo;obiettivo&nbsp;del Consorzio &egrave; da sempre lo stesso:&nbsp;<strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp; m</strong><strong>inimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></div>
<div></div>
<div>CONAI, anche considerando che le politiche globali tendono verso un sistema di economia circolare, riconosce nel&nbsp;riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a&nbsp;<strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi che ne possono derivare.</strong></div>
<div></div>
<div>Per semplificare gli adempimenti in capo ai Consorziati, a partire dal&nbsp;<strong>1&deg; gennaio 2020&nbsp;</strong>sono state introdotte alcune novit&agrave; che di seguito riassumiamo:</div>
<ul>
<li>Variazione delle&nbsp;<strong>soglie di esenzione annuale</strong>&nbsp;(Circolare 5.12.2019 &ndash; ID. 4-2019);</li>
<li>Introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi (Circolare 5.12.2019 &ndash; ID. 4-2019);</li>
<li>Nuova procedura di&nbsp;<strong>dichiarazione forfaitaria</strong>&nbsp;del Contributo ambientale Conai &ndash; basata sul fatturato dell&rsquo;anno precedente &ndash;&nbsp;<em>riservata agli importatori di imballaggi pieni</em>. (Circolare 2.12.2019 &ndash; ID. 2-2019);</li>
<li>Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i &ldquo;<strong>rotoli di foglio di alluminio</strong>&rdquo; e per i &ldquo;<strong>rotoli di pellicola di plastica per alimenti</strong>&rdquo;. (Circolare 29.11.2019 &ndash; ID. 1-2019);</li>
</ul>
<div>
<h2>Rimodulazione dei contributi ambientali</h2>
<p>Ecco come cambiano il contributo ambientale di alcune tipologie di materiali a partire dal <strong>1&deg; gennaio 2020:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Carta</strong>&nbsp; da 20,00 &euro;/tons a <strong>35,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi</strong> da 40,00 &euro;/tons a <strong>55,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Legno</strong>&nbsp; da 7,00 &euro;/tons a <strong>9,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Plastica &ndash; fascia B2</strong>&nbsp; da 263,00 &euro;/tons a <strong>436,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Plastica &ndash; fascia C</strong>&nbsp; &nbsp; da 369,00 &euro;/tons a <strong>546,00 &euro;/tons</strong></li>
</ul>
<p>Per i <strong>prodotti alimentari imballati</strong>&nbsp;l&rsquo;aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni passa da 0,16 a&nbsp;<strong>0,17%</strong>, per i&nbsp;<strong>prodotti non alimentari imballati</strong>, invece, da 0,08 a&nbsp;<strong>0,09%</strong>.L&rsquo;incremento del contributo ambientale degli imballaggi in carta, plastica e legno si ripercuote anche sulle aliquote utilizzate dai Consorziati che ricorrono alla&nbsp;<strong>procedura semplificata</strong> per la dichiarazione periodica relativa all&rsquo;importazione di imballaggi pieni (modulo 6.2).</p>
<p>Nel caso di calcolo forfetario basato sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione per materiale, il contributo ambientale passa da 65 &euro;/tonnellata a <strong>85&euro;/tonnellata</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong>&nbsp;al periodo di riferimento.</p>
</div>
<div>Per questo motivo,&nbsp;<strong>entro il prossimo 20/01/2020</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</div>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2019</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2019</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2019</strong></li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" data-cke-saved-href="mailto:chirico@tillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
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		<title>Come si compilano le etichette delle sostanze chimiche pericolose?</title>
		<link>https://stillab.it/come-compilare-etichette-sostanze-chimiche-pericolose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli <strong>agenti chimici</strong> potenzialmente pericolosi sono molti. Per <strong>prevenire rischi per la salute</strong> dei lavoratori è fondamentale attenersi alle <strong>informazioni presenti sulle etichette</strong>. Ma come vanno compilate? L'<strong>INAIL</strong> ha raccolto in una guida <strong>tutte le indicazioni utili</strong>.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><div style="margin-top: 1rem;"></div>
<p>L&rsquo;utilizzo di sostanze chimiche &egrave; sempre pi&ugrave; controllato dalla legislazione internazionale. Questo per&ograve; non impedisce alle aziende di introdurne sempre di nuove, cos&igrave; che i lavoratori si trovano spesso a confrontarsi con nuovi <strong>agenti chimici potenzialmente nocivi</strong>. Per <strong>prevenire rischi</strong> per la salute &egrave; fondamentale attenersi alle <strong>istruzioni presenti sulle etichette delle sostanze chimiche</strong>.</p>
<h2>La normativa e le indicazioni dell&rsquo;INAIL</h2>
<p>Quando parliamo di <strong>sostanze chimiche</strong> e di gestione del rischio chimico sul luogo di lavoro, i testi normativi di riferimento sono essenzialmente due.</p>
<p>Il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006R1907R(01)" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (CE) n. 1907/2006</a>, meglio conosciuto come <strong>REACH</strong>, impone la <strong>registrazione</strong> all&rsquo;ECHA di <strong>tutte le sostanze chimiche</strong> prodotte o importante nell&rsquo;Unione Europea. Che si tratti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti.</p>
<p>Il secondo testo &egrave; il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (CE) n. 1272/2008</a>, noto anche come <strong>CLP</strong>, che modifica e integra alcune normative precedenti, tra cui anche il REACH, per garantire una protezione ancora pi&ugrave; elevata per la salute dell&rsquo;uomo e dell&rsquo;ambiente. In che modo? Attraverso il <strong>sistema di etichettatura e imballaggio</strong>. Il regolamento stabilisce infatti che fabbricanti e importatori devono etichettare le sostanze chimiche e imballarle in modo adeguato prima dell&rsquo;immissione sul mercato.</p>
<p>Con riferimento al REACH e al CLP, di recente l&rsquo;<strong>INAIL</strong> ha pubblicato una <strong>guida dedicata ai lavoratori</strong> per aiutarli a <strong>leggere e compilare le etichette </strong>in modo corretto, <strong>prevenire l&rsquo;esposizione</strong>&nbsp;agli agenti chimici pericolosi e <strong>gestire il rischio</strong> chimico.</p>
<h2>Etichettare le sostanze chimiche pericolose</h2>
<p><strong>Compilare l&rsquo;etichetta di una sostanza chimica in modo puntuale e completo</strong> &egrave; indispensabile per mettere il suo utilizzatore nella condizione di maneggiare la sostanza con consapevolezza.</p>
<p>La pubblicazione dell&rsquo;INAIL chiarisce che:</p>
<ul>
<li>l&rsquo;etichetta deve riportare
<ul>
<li><strong>nome</strong>, <strong>indirizzo</strong> e <strong>contatti</strong> del fornitore,</li>
<li><strong>quantit&agrave;</strong> di sostanza contenuta nel collo,</li>
<li><strong>nome e numero identificatore</strong> del prodotto;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>inoltre, se la sostanza lo richiede, l&rsquo;etichetta deve riportare anche
<ul>
<li><strong>pittogrammi</strong> di pericolo,</li>
<li><strong>avvertenze</strong>,</li>
<li><strong>indicazioni</strong> di pericolo,</li>
<li><strong>consigli</strong> di prudenza,</li>
<li><strong>informazioni</strong> supplementari.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Se poi la sostanza &egrave; fornita al pubblico, l&rsquo;etichetta deve dare istruzioni anche per lo smaltimento della sostanza o dell&rsquo;imballaggio. Restano esclusi i casi in cui lo smaltimento stesso pu&ograve; rappresentare un rischio per la salute dell&rsquo;uomo o dell&rsquo;ambiente.</p>
<p>Le <strong>indicazioni</strong> possono essere inserite <strong>in qualunque ordine</strong> sull&rsquo;etichetta. &Egrave; sufficiente che siano <strong>chiare e complete</strong>. E naturalmente devono essere <strong>leggibili e indelebili</strong>.</p>
<p>Il documento redatto dall&rsquo;INAIL, e intitolato <a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubb-agenti-chimici-pericolosi-2018-allegato_6443124855992.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath"><em>Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori</em></a>, &egrave; disponibile in pdf. Naturalmente se hai bisogno di un aiuto per compilare le tue etichette in modo conforme, puoi rivolgerti ai nostri <strong>consulenti ambientali</strong> che saranno felici di aiutarti.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a>, siamo a tua disposizione.</p>
</body></html>
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		<title>POP Persistent Organic Pollutants: cosa sono e come sono regolamentati</title>
		<link>https://stillab.it/persistent-organic-pollutants-cosa-sono-come-sono-regolamentati-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli <strong>inquinanti organici persistenti</strong> sono stanze particolarmente nocive. Grazie alla loro <strong>capacità di propagarsi e permeare gli ecosistemi</strong>, rappresentano un pericolo per la salute dell'ambiente e dell'uomo a livello internazionale. Vediamo come si sta muovendo il sistema normativo per <strong>ridurre ed eliminare la loro emissione</strong>.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>25 giugno 2019</strong> &egrave; stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione Europea il nuovo regolamento che disciplina in modo ancora pi&ugrave; rigoroso la <strong>gestione dei Persistent Organic Pollutants</strong>. Ma cosa sono gli inquinanti organici persistenti? E perch&eacute; richiedono una normativa stringente e condivisa a livello internazionale? Vediamolo insieme, prima di parlare delle novit&agrave; legislative.</p>
<h2>Cosa sono i Persistent Organic Pollutants?</h2>
<p>I <strong>Persistent Organic Pollutants</strong>, abbreviati in <strong>POP</strong>, sono <strong>sostanze inquinanti particolarmente pericolose e nocive</strong> per la salute dell&rsquo;uomo e dell&rsquo;ambiente.</p>
<p>Le sostanze attualmente riconosciute come <strong>inquinanti organici persistenti</strong> possono essere suddivise in <strong>tre categorie</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>pesticidi</strong> (aldrin, clordano, clordecone, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esclorobenzene, esaclorocicloesano, mirex e toxafene),</li>
<li><strong>prodotti industriali</strong> (PCB e PBB ritardanti di fiamma),</li>
<li><strong>sottoprodotti non desiderati</strong> (diossine, furani e alcuni IPA).</li>
</ul>
<p>Queste sostanze chimiche sono <strong>trasportate</strong> attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di emissione. <strong>Persistono nell&rsquo;ambiente</strong> <strong>e sono soggette a bioaccumulo</strong> attraverso la catena alimentare.</p>
<p>Un primo passo verso la risoluzione del problema &egrave; stato fatto il 22 maggio 2001, con la firma della <strong>Convenzione di Stoccolma</strong>.</p>
<h2>Cosa prevede la Convenzione di Stoccolma?</h2>
<p>La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta da 179 firmatari inclusi i Paesi dell&rsquo;Unione Europea, <strong>stabilisce la fine della produzione, dell&rsquo;uso e della movimentazione di POP</strong>.</p>
<p>L&rsquo;obiettivo &egrave; quello di <strong>ridurre al minimo l&rsquo;emissione di queste sostanze nell&rsquo;ambiente</strong>. E per questo scopo i Paesi che hanno aderito si sono presi l&rsquo;impegno di sviluppare dei piani d&rsquo;azione, mirati all&rsquo;uso di prodotti e processi alternativi.</p>
<h2>Il nuovo Regolamento (UE) 2019 /1021</h2>
<p>Il <strong>nuovo regolamento</strong> &egrave; in linea con le pi&ugrave; recenti <strong>modifiche della convenzione di Stoccolma</strong>, che fornisce il quadro giuridico globale per eliminare la produzione, l&rsquo;uso, l&rsquo;importazione e l&rsquo;esportazione di inquinanti organici persistenti. Diverse modifiche avvicinano il regolamento alla normativa generale dell&rsquo;UE in materia di sostanze chimiche, apportando <strong>maggiore chiarezza, trasparenza e maggiore possibilit&agrave; di interpretazioni univoche</strong>.</p>
<p>Il pi&ugrave; recente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&amp;from=IT" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">Regolamento (UE) 2019/1021</a> stringe pertanto le maglie della normativa esistente con provvedimenti importanti. Vediamone alcuni.</p>
<ul>
<li>La commercializzazione e l&rsquo;uso dei Persistent Organic Pollutants sono gi&agrave; stati gradualmente eliminati entro i confini dell&rsquo;Unione Europea. Il nuovo regolamento <strong>proibisce la fabbricazione degli inquinanti e riduce al minimo le deroghe</strong>.</li>
<li>Le aziende che possiedono queste <strong>sostanze</strong>, o materiali contenenti queste sostanze, devono gestirle <strong>come se fossero rifiuti</strong>. E assicurarsi che vengano <strong>smaltiti in modo che i POP siano distrutti in modo irreversibile</strong>.</li>
<li>Il regolamento sancisce l&rsquo;importanza di <strong>identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti</strong>, ovvero sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti.</li>
<li>Sono introdotte alcune <strong>indicazioni relative ai codici CER</strong> sicuramente coinvolti da questa tipologia di inquinanti e le relative <strong>modalit&agrave; autorizzate di gestione dei rifiuti</strong>.</li>
<li>Trascorsi due anni dall&rsquo;entrata in vigore del regolamento, i Paesi dell&rsquo;Unione Europea devono <strong>redigere e mantenere un inventario delle sostanze rilasciate</strong> nell&rsquo;ambiente. Inoltre, devono comunicare il loro piano d&rsquo;azione rivolto a minimizzare le emissioni.</li>
</ul>
<p>In questo modo, il <strong>sistema normativo</strong> relativo alla tutela dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;uomo dalle sostanze chimiche si fa <strong>ancora pi&ugrave; stratificato</strong>. Naturalmente i nostri tecnici di laboratorio sono a tua disposizione per <a href="https://stillab.it/laboratorio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">effettuare tutti i rilievi necessari e valutare le emissioni della tua attivit&agrave; produttiva</a>. Se hai bisogno di chiarimenti e di un supporto concreto, <a href="mailto:laboratorio@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a>.</p>
</body></html>
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		<title>Rischio cancerogeno e mutageno: la nuova Direttiva 2019/983</title>
		<link>https://stillab.it/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'esposizione al <strong>rischio cancerogeno</strong> sul lavoro causa <strong>6.400 decessi all'anno</strong> in Italia. La Direttiva 2019/983 introduce <strong>nuovi limiti per gli agenti chimici</strong>.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Dalle falegnamerie alle raffinerie, passando per il petrolchimico e tanti altri settori. Gli <strong>ambienti di lavoro</strong> in cui &egrave; possibile venire in contatto con <strong>agenti cancerogeni e mutageni</strong>, pericolosi per la nostra salute, sono molti. Da una possibilit&agrave; cos&igrave; frequente derivano in Italia <strong>quasi 6.400 decessi ogni anno</strong>, tutti&nbsp;riconducibili a una <strong>patologia tumorale causata dall&rsquo;esposizione al rischio cancerogeno e mutageno sul luogo di lavoro</strong>.</p>
<p>6.400 corrispondono a circa il <strong>4% dei decessi per tumore</strong>: una stima che accomuna <strong>tutti i Paesi industrializzati</strong>. Proprio per questo motivo l&rsquo;Unione Europea si adopera da anni per dare forma a una <strong>normativa internazionale sempre pi&ugrave; rigorosa</strong>, a protezione della salute dei lavoratori.</p>
<p>La <strong>Direttiva (UE) 2019/983</strong> si muove in questa direzione. E introduce dei <strong>nuovi valori limite</strong> rispetto all&rsquo;esposizione ad <strong>alcuni agenti cancerogeni e mutageni</strong>.</p>
<h2>Quali sono le sostanze cancerogene e mutagene?</h2>
<p>Gli agenti chimici che &ndash;per inalazione, ingestione o contatto&ndash; possono causare neoplasie, vengono definiti <em>cancerogeni</em>. Gli agenti chimici che &ndash;con le stesse modalit&agrave; di interazione&ndash; possono causare alterazioni genetiche, vengono detti <em>mutageni</em>.</p>
<p>A livello internazionale esistono numerosi Enti che classificano le sostanze in base al loro rischio cancerogeno o mutageno. A livello nazionale, il <strong>sistema di classificazione</strong> in vigore &egrave; quello dell&rsquo;Unione Europea. Gli agenti chimici sono <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/classificazione.html" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">suddivisi&nbsp;in categorie in base alla loro pericolosit&agrave;</a> per la salute dell&rsquo;uomo, accertata, presunta o sospetta.</p>
<h2>Cosa dice la legge sul rischio cancerogeno e mutageno?</h2>
<p>Il quadro normativo si compone di una <strong>legislazione nazionale</strong> e di una <strong>legislazione comunitaria</strong> che si integrano a vicenda. Per una visione d&rsquo;insieme ti consigliamo di consultare il <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni/normativa.html" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">riepilogo stilato dall&rsquo;INAIL dei principali regolamenti</a>&nbsp;a tutela dei lavoratori.</p>
<p>In questo articolo <strong>vogliamo concentrarci sulla Direttiva (UE) 2019/983</strong>, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione Europea il 20 giugno 2019.</p>
<h3>La Direttiva (UE) 2019/983</h3>
<p>La nuova Direttiva introduce alcune <strong>modifiche alla Direttiva 2004/37/CE</strong>.</p>
<p>La disciplina esistente fornisce dei<strong> principi guida</strong>, in modo che la sua applicazione sia uniforme in tutti gli Stati membri. E prevede un <strong>livello coerente di protezione</strong> dal rischio cancerogeno e mutageno, attraverso la <strong>definizione di valori limite</strong> per l&rsquo;esposizione alle sostanze chimiche.</p>
<p>I valori limite vengono stabiliti in base alle informazioni disponibili. Per questo motivo possono essere <strong>modificati e integrati</strong> in funzione di <strong>dati tecnici e scientifici pi&ugrave; recenti</strong>. La nuova <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0983" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Direttiva 2019/983</a> aggiorna la normativa precedente e introduce limiti stringenti in riferimento a:</p>
<ul>
<li>cadmio e suoi composti inorganici,</li>
<li>berillio e composti inorganici del berillio,</li>
<li>acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell&rsquo;arsenico,</li>
<li>formaldeide,</li>
<li>4,4&prime;-metilene-bis(2 cloroanilina).</li>
</ul>
<h2>Valutazione del rischio e misure di tutela</h2>
<p>Se sei un <strong>datore di lavoro</strong>, spetta a te la <strong>responsabilit&agrave; di valutare il rischio</strong> cancerogeno e mutageno per i tuoi lavoratori. L&rsquo;esito della verifica dev&rsquo;essere <a href="https://stillab.it/area-sicurezza/" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">attestato dal Documento di Valutazione dei Rischi</a> e, a seconda dei risultati, potresti dover adottare <strong>misure a protezione della salute e della sicurezza</strong> del tuo personale.</p>
<p>Per la <strong>tranquillit&agrave; tua e delle persone che lavorano con te</strong>, il nostro consiglio &egrave; non sottovalutare la possibilit&agrave; che anche nel tuo ambiente di lavoro possano esserci agenti chimici pericolosi. Se hai bisogno di chiarimenti o anche di una consulenza per la tua azienda, siamo qui per aiutarti.</p>
<p><a href="mailto:ambiente@stillab.it" class="a-breath">Scegli la sicurezza di Stillab</a>.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/rischio-cancerogeno-mutageno-nuova-direttiva-2019-983/">Rischio cancerogeno e mutageno: la nuova Direttiva 2019/983</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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