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	<title>emissioni atmosferiche &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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		<title>Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente sospetto di inquinamento o confinato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A tre anni dall&#8217;ultimo Decreto Legislativo relativo alla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione (183/2017) arrivano integrazioni e correzioni: &#232; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&#8217;atmosfera, ai sensi dell&#8217;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>A tre anni dall&rsquo;ultimo Decreto Legislativo relativo alla <strong>limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione</strong> (183/2017) arrivano <strong>integrazioni e correzioni</strong>: &egrave; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&rsquo;atmosfera, ai sensi dell&rsquo;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.</p>
<p>Vediamo insieme quali sono alcune delle <strong>principali modifiche apportate dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/sg" class="a-breath">D. Lgs n.102 del 30 luglio 2020,</a> </strong>entrato in vigore il 28 agosto, quali realt&agrave; riguardano e qual &egrave; il loro obiettivo.</p>
<h2><strong>MODIFICHE DEL DECRETO 2020 SULLE EMISSIONI: CHI, COSA, PERCH&Eacute;.&nbsp; </strong></h2>
<p>Innanzitutto, le modifiche legislative riguardano gli <strong>stabilimenti</strong> gi&agrave; autorizzati ma anche quelli che stanno per attivare o hanno in corso un procedimento per ottenere autorizzazione (e che si concluder&agrave; dopo il 28 agosto). Le misure tengono conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, definiscono <strong>nuove scadenze temporali</strong>, puntano i riflettori su temi di <strong>salute ambientale</strong> e hanno lo <strong>scopo</strong> di:</p>
<ul>
<li><strong>assicurare la certezza normativa</strong> in materia di obblighi e controlli circa la gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera</li>
<li><strong>razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni</strong>, per le imprese e i gestori privati di impianti termici civili</li>
</ul>
<h2><strong>NUOVI TERMINI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI</strong></h2>
<p><strong>L&rsquo;ART. 3</strong>&nbsp;introduce nuove scadenze&nbsp;sulle&nbsp;<strong>autorizzazioni degli stabilimenti</strong>:</p>
<ul>
<li>Gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017 devono adeguarsi alle disposizioni dell&rsquo;articolo 294 modificato dal Decreto, sulle prescrizioni per il rendimento di combustione, sulla base primo rinnovo dell&rsquo;autorizzazione <strong>entro il 1&deg; gennaio 2025</strong>.</li>
<li>Se uno o pi&ugrave; impianti ricadono nel divieto di cui all&rsquo;<strong>art. 272 comma 4</strong>, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell&rsquo;articolo 269 entro 3 anni.</li>
<li><strong>Per l&rsquo;adeguamento alla prescrizione dell&rsquo;articolo 271, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/2006</strong>i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dovranno presentare domanda di autorizzazione <strong>entro un anno dalla data di entrata in vigore (28/08/2021)</strong>.</li>
<li>La&nbsp;<strong>durata di 15 anni delle autorizzazioni </strong>generali si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto.</li>
</ul>
<h2><strong>LA SALUTE MERITA PI&Ugrave; DI UNO SGUARDO: </strong><strong>MODIFICHE AL CODICE AMBIENTE</strong></h2>
<p>La parola d&rsquo;ordine di ogni cambiamento migliorativo, oggi, deve essere: <strong>pi&ugrave; attenzione all&rsquo;ambiente e alla salute</strong>. E le due cose sono strettamente collegate. All&rsquo;origine delle integrazioni e correzioni del Decreto n. 102 c&rsquo;&egrave; indubbiamente un&rsquo;accresciuta consapevolezza e la volont&agrave; di trovare soluzioni per migliorare la salute e il benessere sia delle persone sia del Pianeta. <strong>Ecco a grandi linee le modifiche</strong>:</p>
<h3><strong>EMISSIONI ODORIGENE E SOLVENTE ORGANICO</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 268</strong> introduce <strong>nuove definizioni di&nbsp;<em>&ldquo;emissioni odorigene&rdquo;</em></strong><em>&nbsp;</em>(emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena) e<em>&nbsp;<strong>&ldquo;solvente organico&rdquo;</strong> </em>(qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti)</p>
<h3><strong>SOSTANZE CANCEROGENE O TOSSICHE</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 271, con l&rsquo;inserimento del comma 7-bis</strong>, ora introduce <strong>limiti alle emissioni</strong> delle sostanze classificate come <strong>cancerogene</strong> o <strong>tossiche per la riproduzione</strong> o <strong>mutagene</strong> (<strong>H340, H350, H360</strong>) e delle sostanze con <strong>tossicit&agrave; e cumulabilit&agrave;</strong> particolarmente elevate.</p>
<ul>
<li>Queste <strong>sostanze</strong>, e quelle classificate come &ldquo;<strong>estremamente preoccupanti</strong>&rdquo; (SVCH) secondo il Regolamento REACH devono essere <strong>sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile</strong> nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.</li>
<li>Ogni <strong>cinque anni</strong>, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni <strong>inviano all&rsquo;autorit&agrave; competente una relazione</strong> con la quale si analizza la disponibilit&agrave; di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilit&agrave; tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L&rsquo;autorit&agrave; competente pu&ograve; <strong>richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento</strong> o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione</li>
</ul>
<h3><strong>IMPIANTI CON POTENZA TERMICA = O &lt; 5 MW </strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 281, con l&rsquo;inserimento del 10-bis</strong>, stabilisce che <strong>agli impianti in deroga fino al 19 dicembre 2017</strong>, poi esclusi da questo regime con il D. Lgs n. 183/2017, si applicano i termini di <strong>adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell&rsquo;autorizzazione</strong> previsti dall&rsquo;articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di <strong>potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW</strong>.</p>
<h3><strong>RAPPORTO ARIA-COMBUSTIONE</strong></h3>
<p><strong>Il comma 1 dell&rsquo;articolo 294 &egrave; stato riscritto</strong>: per ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti disciplinati dal <strong>titolo I della parte quinta </strong>del decreto, eccetto quelli previsti dall&rsquo;allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un <strong>sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile</strong>. Ai fini della disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall&rsquo;articolo 272, comma 1.</p>
<h2><strong>COLLABORARE PER METTERSI A NORMA: CONSULENZA E ANALISI STILLAB</strong></h2>
<p>Valutare la natura e il grado di emissioni della propria impresa, per rispettare le nuove norme guardando sempre al benessere di tutti, richiede l&rsquo;aiuto di professionisti e professioniste dell&rsquo;analisi e della consulenza. Noi di <strong>Stillab</strong> ci occupiamo di <strong>seguirti passo dopo passo in tutti gli aspetti della gestione ambientale e nella risposta agli obblighi di legge</strong>, nonch&eacute; di prelevare e analizzare:</p>
<ul>
<li><strong>polveri e metalli</strong></li>
<li><strong>COV</strong></li>
<li><strong>gas di combustione</strong></li>
<li><strong>inquinanti e microinquinanti organici e PCB</strong></li>
</ul>
<p>E controllare:</p>
<ul>
<li><strong>le condizioni microclimatiche</strong></li>
<li><strong>i composti organici e inorganici, le fibre aerodisperse, le fibre di amianto, gli agenti cancerogeni</strong></li>
<li><strong>gli agenti microbiologici aerodispersi</strong></li>
</ul>
<p>Consulta <a href="https://stillab.it/laboratorio/#" class="a-breath"><strong>qui</strong></a>&nbsp;tutti i nostri servizi e <a href="mailto:%20info@stillab.it" class="a-breath"><strong>contattaci</strong></a> per avere informazioni pi&ugrave; precise su ci&ograve; che possiamo fare per te</p>
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<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/emissioni-in-atmosfera-le-nuove-modifiche-del-d-lgs-102-2020-guardano-allambiente/">Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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