<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dpr 146/2018 &#8226; Stillab</title>
	<atom:link href="https://stillab.it/tag/dpr-146-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2020 16:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stillab.it/wp-content/uploads/2018/05/favicon-80x80.png</url>
	<title>dpr 146/2018 &#8226; Stillab</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</title>
		<link>https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[decreto FGAS]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 146/2018]]></category>
		<category><![CDATA[FGAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decorrere <strong>dal 24 gennaio 2019</strong>, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è cessato l’obbligo di comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Pertanto, <strong>la dichiarazione F-gas</strong>  da parte dei detentori di apparecchiature fisse <strong>non è più necessaria</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/">FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>A decorrere dal <strong>24 gennaio 2019</strong>, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, &egrave; cessato l&rsquo;obbligo di comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantit&agrave; di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Pertanto, <strong>la dichiarazione F-gas </strong>da parte dei detentori di apparecchiature fisse <strong>non &egrave; pi&ugrave; necessaria</strong>.</p>
<h2><strong>Cosa accade oggi?</strong></h2>
<p>&Egrave; stata istituita una <a href="https://bancadati.fgas.it/#!/home" class="a-breath">Banca dati gas fluorurati </a>a cui gli addetti di settore dovranno <strong>inviare</strong> <strong>entro 30 giorni</strong> dalla data di intervento <strong>le informazioni relative alle vendite di f-gas e alle attivit&agrave; di assistenza</strong> effettuata sull&rsquo;apparecchiature.</p>
<p>Stante l&rsquo;obbligo di costante aggiornamento della Banca dati, il mantenimento del registro dell&rsquo;impianto perder&agrave; ogni significato. Per precauzione, <strong>si consiglia in egual modo di conservare la documentazione dello storico</strong>.</p>
<h2><strong>Chi sono gli operatori?</strong></h2>
<p>Si definisce operatore chiunque eserciti un <strong>effettivo controllo</strong> sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, con le <strong>seguenti condizioni</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>libero accesso </strong>all&rsquo;apparecchiatura;</li>
<li><strong>controllo sul funzionamento e la gestione </strong>ordinaria;</li>
<li><strong>potere di decidere</strong> in merito a modifiche tecniche.</li>
</ol>
<h2><strong>Quali sono gli obblighi&nbsp; per gli operatori?</strong></h2>
<ul>
<li>L&rsquo;ente che si configura come operatore <strong>non &egrave; tenuto a iscriversi al registro n&eacute; a certificarsi. </strong></li>
<li>Per le operazioni di assistenza, installazione e smantellamento, gli operatori hanno <strong>l&rsquo;obbligo di utilizzare personale iscritto al registro, oppure rivolgersi a persone o imprese certificate.</strong></li>
<li>Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d&rsquo;aria e pompe di calore <strong>devono</strong> <strong>verificare le informazioni delle apparecchiature attraverso la Banca dati</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali interventi devono essere comunicati (da parte dell&rsquo;impresa certificata)?</strong></h3>
<ul>
<li>Installazione</li>
<li>Manutenzione o assistenza</li>
<li>Riparazione</li>
<li>Smantellamento</li>
<li>Controllo delle perdite</li>
</ul>
<h2><strong>Come fa un operatore ad adempiere all&rsquo;obbligo di tenuta dei registri?</strong></h2>
<p>Tutte le <strong>informazioni</strong> contenute nei registri sono <strong>comunicate, per via telematica</strong>, <strong>alla Banca dati</strong>.</p>
<p>A partire <strong>dal 25 settembre 2019</strong> l&rsquo;obbligo di tenuta dei registri &egrave; rispettato mediante la <strong>comunicazione degli interventi</strong>, da parte degli addetti di settore, <strong>alla Banca dati</strong>, dalla quale sar&agrave; possibile <strong>scaricare un attestato contenente tutte le informazioni</strong> relative alle proprie apparecchiature.</p>
<h3><strong>Le comunicazioni relative agli interventi devono essere effettuate dagli operatori oppure dalle imprese certificate che hanno svolto l&rsquo;attivit&agrave;?</strong></h3>
<p>Le <strong>comunicazioni degli interventi </strong>devono essere<strong> effettuate dalle imprese </strong>certificate <strong>che hanno svolto l&rsquo;attivit&agrave;</strong>. Se gli interventi sono svolti dall&rsquo;operatore attraverso il proprio personale certificato, allora sar&agrave; suo compito comunicare alla Banca dati le specifiche modifiche apportate.</p>
<h3><strong>L&rsquo;operatore pu&ograve; verificare gli interventi comunicati dall&rsquo;impresa certificata? </strong></h3>
<p><strong>Ogni impresa decider&agrave; secondo i propri criteri</strong> vigenti all&rsquo;interno dell&rsquo;organizzazione, <strong>quali soggetti delegare</strong> alla consultazione della Banca dati.</p>
<h3><strong>In che modo si verificano gli interventi comunicati dall&rsquo;impresa certificata? </strong></h3>
<ol>
<li>La persona incaricata procede con la <strong>registrazione</strong> all&rsquo;<a href="https://operatori.fgas.it/" class="a-breath">area riservata Operatori</a>;</li>
<li>l&rsquo;utente accede con le proprie <strong>credenziali</strong> (oppure anche con CNS o SPID);</li>
<li>l&rsquo;utente riceve dall&rsquo;impresa certificata il <strong>rapporto intervento</strong> generato dalla Banca Dati FGAS;</li>
<li>l&rsquo;utente <strong>consulta i dati inseriti dal manutentore</strong>, utilizzando l&rsquo;apposita funzione Associa Operatore / Intervento, indicando codice dell&rsquo;apparecchiatura e codice dell&rsquo;intervento;</li>
<li>l&rsquo;utente pu&ograve; scaricare, sempre via telematica e con la frequenza ritenuta opportuna, un <strong>attestato rilasciato dalla Banca dati</strong> e contenente il riepilogo di tutti gli interventi svolti.</li>
</ol>
<h3><strong>&Egrave; obbligatorio scaricare l&rsquo;attestato?</strong></h3>
<p>L&rsquo;operatore potr&agrave; <strong>consultare liberamente dalla propria area riservata</strong> della Banca dati <strong>le informazioni </strong>degli interventi registrati dal manutentore. Se l&rsquo;operatore lo ritiene necessario, con la periodicit&agrave; voluta, potr&agrave; <strong>stampare un attestato rilasciato dalla Banca dati</strong>, versando i <strong>diritti di segreteria pari a 5&euro;</strong>.</p>
<h2><strong>Sanzioni</strong></h2>
<p>Ecco <strong>alcune sanzioni</strong> in materia di F-gas entrate <strong>in vigore dal 17 gennaio 2020</strong>:</p>
<ul>
<li>L&rsquo;operatore che, entro un mese dall&rsquo;avvenuta riparazione dell&rsquo;apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all&rsquo;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, <strong>non effettua</strong>, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all&rsquo;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all&rsquo;articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell&rsquo;efficacia della riparazione eseguita &egrave; punito con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&rsquo;operatore che <strong>non ottempera agli obblighi di controllo</strong> delle perdite secondo le scadenze e le modalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, &egrave; punito con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro</strong>.</li>
<li>L&rsquo;impresa che affida le attivit&agrave; di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d&rsquo;aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un&rsquo;impresa che <strong>non &egrave; in possesso</strong> del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell&rsquo;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all&rsquo;articolo 13 dello stesso decreto, &egrave; punita con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.</strong></li>
</ul>
<h3><strong>Riassumendo:</strong></h3>
<ul>
<li>L&rsquo;<strong>operatore</strong> verifica che la persona o l&rsquo;impresa a cui si rivolge siano certificate</li>
<li>L&rsquo;<strong>impresa certificata</strong> inserisce nella Banca Dati (entro 30 giorni dall&rsquo;intervento) le informazioni relative agli interventi di installazione e manutenzione svolti sulle apparecchiature, ed indica il codice fiscale e la ragione sociale dell&rsquo;operatore.</li>
<li>L&rsquo;<strong>impresa certificata</strong> trasmette via mail (anche avvalendosi della Banca Dati) all&rsquo;operatore un rapporto di intervento contenente il codice dell&rsquo;apparecchiatura e il codice dell&rsquo;intervento.</li>
<li>La <strong>persona fisica incaricata dall&rsquo;operatore</strong> secondo proprie procedure interne (senza che la Banca Dati sia coinvolta) si registra alla Banca Dati operatori e riceve le credenziali per l&rsquo;accesso.</li>
<li>Una volta in possesso delle credenziali, la persona fisica inserisce i dati trasmessi dall&rsquo;impresa certificata e pu&ograve; consultare le informazioni relative agli interventi svolti.</li>
</ul>
<h2><strong>Noi possiamo aiutarti</strong></h2>
<p><strong>Noi realt&agrave; Stillab</strong> possiamo aiutarti a:</p>
<ul>
<li><strong>controllare</strong> che l&rsquo;impresa o la persona a cui vi rivolgete sia certificata;</li>
<li><strong>verificare</strong> la frequenza di controllo delle perdite;</li>
<li><strong>scaricare</strong> l&rsquo;attestazione degli interventi effettuati</li>
</ul>
<p>Come vedi, gli aspetti di cui tenere conto sono tanti. Se hai bisogno di ulteriori <strong>informazioni</strong> <strong>o chiarimenti</strong>, <a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath">non esitare a contattarci</a>, puoi scrivere direttamente anche <a title="mailto:perrone@stillab.it" href="mailto:perrone@stillab.it" class="a-breath">perrone@stillab.it</a> e <a href="mailto:montafia@stillab.it" class="a-breath">montafia@stillab.it</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/">FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gas fluorurati a effetto serra: cosa cambia da gennaio 2019?</title>
		<link>https://stillab.it/gas-fluorurati-effetto-serra-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 13:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[decreto FGAS]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 146/2018]]></category>
		<category><![CDATA[fas fluorurati effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[FGAS]]></category>
		<category><![CDATA[gas fluorurati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=3734</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Registri dell'apparecchiatura, etichettatura e Dichiarazione FGAS</strong>. Sono queste le principali novità introdotte dal Decreto FGAS, che rivede la normativa sulla gestione di impianti e attrezzature che impiegano gas fluorurati. Le modifiche sono operative dal 24 gennaio 2019, scopri se riguardano anche te.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/gas-fluorurati-effetto-serra-cosa-cambia/">Gas fluorurati a effetto serra: cosa cambia da gennaio 2019?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>24 gennaio 2019</strong> &egrave; entrato in vigore il <strong>Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146</strong>. Il cos&igrave; detto <a href="http://www.minambiente.it/pagina/nuovo-decreto-fgas-decreto-del-presidente-della-repubblica-16-novembre-2018-n-146" target="_blank" rel="noopener" class="a-breath">Decreto FGAS</a> <strong>rivede la normativa sui gas fluorurati</strong> a effetto serra, contenuti in impianti e attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione.</p>
<h2>A chi si rivolge il decreto sui gas fluorurati?</h2>
<p>Le <strong>aziende</strong> coinvolte si possono classificare in tre gruppi:</p>
<ul>
<li>imprese che <strong>detengono</strong>,</li>
<li>che <strong>commercializzano</strong>,</li>
<li>che effettuano <strong>installazione, riparazione e manutenzione</strong></li>
</ul>
<p>su <strong>attrezzature e impianti</strong> che contengono gas fluorurati a effetto serra.</p>
<h2>Quali sono le principali novit&agrave;?</h2>
<h3>Registri dell&rsquo;apparecchiatura</h3>
<p><strong>Dal 24 gennaio 2019 non sono pi&ugrave; necessari i registri dell&rsquo;apparecchiatura</strong>. Le disposizioni date dalle normative europee e nazionali, infatti, stabiliscono la cessazione dell&rsquo;istituzione e conservazione dei registri, nel rispetto del rango dei documenti di legge.</p>
<h3>Etichettatura degli impianti</h3>
<p>La mancanza dei registri di apparecchiatura potrebbe causare problemi di identificazione. Proprio per ovviare a quest&rsquo;eventualit&agrave;, il nuovo decreto stabilisce che <strong>attrezzature e impiant</strong>i, che contengono gas fluorurati a effetto serra, <strong>devono essere etichettati</strong>.</p>
<h3>Comunicazione FGAS</h3>
<p>La vera novit&agrave; &egrave; la <strong>cessazione della Dichiarazione FGAS</strong>. L&rsquo;entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l&rsquo;obbligo di effettuare la comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio.</p>
<p>A partire <strong>dal 24 settembre 2019</strong> l&rsquo;esito degli interventi manutentivi non pu&ograve; pi&ugrave; essere comunicato solo una volta all&rsquo;anno. <strong>La comunicazione deve avvenire dopo ogni singolo intervento</strong> e deve essere eseguita, esclusivamente <strong>tramite invio telematico</strong> alla banca dati istituita, <strong>dallo stesso operatore</strong> che effettua:</p>
<ul>
<li>il <strong>primo controllo</strong> delle perdite,</li>
<li>la <strong>manutenzione o riparazione</strong> e</li>
<li>ogni <strong>intervento manutentivo successivo</strong>.</li>
</ul>
<h2>Hai bisogno di aiuto?</h2>
<p>Se ti serve un <strong>supporto</strong> per allinearti ai nuovi adempimenti relativi alla gestione dei gas fluorurati, <strong>siamo qui per aiutarti</strong>. Il nostro staff &egrave; a tua disposizione per chiarire <strong>eventuali dubbi</strong> e affiancarti sul <strong>lato pratico</strong>.</p>
<p><a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath">Contattaci subito</a> o rivolgiti direttamente al nostro riferimento per la consulenza ambientale, il dott. <a href="mailto:perrone@stillab.it" class="a-breath">Daniele Giovanni Perrone</a>.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/gas-fluorurati-effetto-serra-cosa-cambia/">Gas fluorurati a effetto serra: cosa cambia da gennaio 2019?</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
