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	<title>consulenza ambientale &#8226; Stillab</title>
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	<description>Analisi, Formazione &#38; Consulenza</description>
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	<title>consulenza ambientale &#8226; Stillab</title>
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		<title>Decreto RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico ed il formulario rifiuti</title>
		<link>https://stillab.it/decreto-rentri-pubblicate-le-nuove-istruzioni-per-la-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-ed-il-formulario-rifiuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 07:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 19 dicembre 2023 &#232; stato diffuso il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 del Ministero dell&#8217;Ambiente, il quale stabilisce le procedure per la compilazione dei modelli indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 (noto come Decreto RENTRI). In particolare, le novit&#224; riguardano: &#8211; Allegato 1 &#8211; Modalit&#224;&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/decreto-rentri-pubblicate-le-nuove-istruzioni-per-la-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-ed-il-formulario-rifiuti/">Decreto RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico ed il formulario rifiuti</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p class="p1">Il 19 dicembre 2023 &egrave; stato diffuso il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 del Ministero dell&rsquo;Ambiente, il quale stabilisce le procedure per la compilazione dei modelli indicati negli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 (noto come Decreto RENTRI). In particolare, le novit&agrave; riguardano:</p>
<p class="p1">&ndash; <b>Allegato 1 </b>&ndash; Modalit&agrave; di compilazione del modello di cui all&rsquo;art.4 &ldquo;Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti&rdquo;;</p>
<p class="p1">&ndash; <b>Allegato 2</b> &ndash; Modalit&agrave; di compilazione del modello di cui all&rsquo;art.5 &ldquo;Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto&rdquo;.</p>
<p class="p1">Il decreto contribuisce al perfezionamento del<b> nuovo sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti digitale</b>, supervisionato dal Ministero dell&rsquo;Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dell&rsquo;Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.</p>
<h2 class="p1"><b>Allegato I &ndash; Registro carico e scarico dei rifiuti&nbsp;</b></h2>
<p class="p1">Ricordiamo che <b>i soggetti obbligati all&rsquo;iscrizione</b>, sono:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di cinquanta dipendenti</b> a partire dal <b>15 dicembre 2024</b>;</li>
<li class="li1"><b>enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con pi&ugrave; di dieci dipendenti</b> a partire dal <b>15 giugno 2025</b>;</li>
<li class="li1">tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell&rsquo;articolo 12, comma 1, a partire dal <b>15 dicembre 2025</b>.</li>
</ul>
<p class="p1"><b>Il registro cartaceo sar&agrave; obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025 </b>e potr&agrave; essere stampato mediante il formato messo a disposizione sul portale del RENTRI e dovr&agrave; essere vidimato dalla CCIAA prima della compilazione.</p>
<p class="p1"><b>Gli enti tenuti all&rsquo;iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2024 </b>dovranno, invece, <b>utilizzare il registro in formato digitale una volta completata l&rsquo;iscrizione</b>.</p>
<p class="p1">In sostanza, la data di iscrizione al RENTRI far&agrave; da spartiacque tra la gestione del registro in modalit&agrave; cartacea e quella in modalit&agrave; digitale:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>prima dell&rsquo;iscrizione</b>: stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti;</li>
<li class="li1"><b>dopo l&rsquo;iscrizione</b>: modalit&agrave; digitale, con vidimazione digitale mediante l&rsquo;assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio.</li>
</ul>
<p class="p1">Le <b>istruzioni per la compilazione del registro</b> cronologico di carico e scarico sono organizzate in cinque sezioni, che comprendono:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li1">i produttori iniziali e i detentori, sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unit&agrave; locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall&rsquo;unit&agrave; locale;</li>
<li class="li1">i nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;</li>
<li class="li1">gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;</li>
<li class="li1">i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;</li>
<li class="li1">gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.</li>
</ol>
<p class="p1">In particolare, si segnalano alcune novit&agrave; quali:</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la sezione &ldquo;<b>Provenienza del rifiuto</b>&rdquo; sar&agrave; necessaria unicamente per i gestori degli impianti di recupero o smaltimento che accettano rifiuti provenienti da terzi, intermediari e commercianti;</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Stoccaggio istantaneo</b>&rdquo; sar&agrave; richiesta esclusivamente durante le ispezioni da parte degli organi di controllo, ed &egrave; a carico solo dei gestori degli impianti di recupero o smaltimento;</p>
<p class="p1">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Respingimento</b>&rdquo; permette di segnalare se il rifiuto &egrave; stato respinto integralmente o in parte; questa annotazione elimina la necessit&agrave; di riprendere in carico la quantit&agrave; di rifiuto respinto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Rettifica</b>&rdquo; consente di modificare una registrazione, riportandone integralmente tutti i dati, anche quelli non modificati o annullare una registrazione, indicando solo il codice EER e la provenienza (rifiuto urbano o speciale) e la motivazione dell&rsquo;annullamento nel campo &ldquo;<i>Annotazioni</i>&rdquo;.</p>
<h2 class="p1"><b>Allegato II &ndash; Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)</b></h2>
<p class="p2">Il nuovo modello di formulario &egrave; stato reso pubblico e sar&agrave; utilizzato su supporto cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025. Sar&agrave; generato tramite l&rsquo;applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell&rsquo;impresa, e verr&agrave; gi&agrave; vidimato (con un codice univoco di vidimazione incluso nel modulo scaricato).</p>
<p class="p2">A differenza del passato, il formulario non sar&agrave; pi&ugrave; in 4 copie a ricalco, ma <b>verr&agrave; duplicato con fotocopie per agevolare la gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti nel trasporto</b>.</p>
<p class="p2">Solo dal 13 febbraio 2026<b>, il medesimo modello di formulario dovr&agrave; essere interamente digitale</b> nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi.</p>
<p class="p2">Il nuovo formulario di trasporto e le relative istruzioni di compilazione presentano le seguenti <b>novit&agrave;</b>:</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario o intermediario) &egrave; soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>una sezione per il detentore, identificato come la persona, diversa dal produttore, che &egrave; in possesso del rifiuto</b>;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; una sezione per l&rsquo;intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Caratteristiche chimico/fisiche&rdquo;;</b></p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo <b>&ldquo;analisi/rapporti di prova&rdquo;</b> nel caso si disponga di un&rsquo;analisi del rifiuto;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il campo &ldquo;<b>Classificazione&rdquo;</b>: che va barrato nel caso in cui, insieme all&rsquo;analisi sia stata redatta una <b>relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto</b>;</p>
<p class="p2">&#9679;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; per i rifiuti da manutenzione, che vengono trasferiti dall&rsquo;effettivo luogo di produzione alla sede dell&rsquo;impresa, la possibilit&agrave; di indicare tale luogo di produzione nella sezione relativa al produttore al posto dell&rsquo;unit&agrave; locale nel campo <b>&ldquo;Luogo di produzione se diverso dall&rsquo;unit&agrave; locale&rdquo;.</b></p>
<h2 class="p1"><b>Conclusione</b></h2>
<p class="p2">In conclusione, il Decreto Direttoriale sulla sicurezza energetica n. 251 e il Decreto Ministeriale n. 59 del 2023 rappresentano <b>passi importanti nel settore della gestione dei rifiuti</b>, evidenziando l&rsquo;importanza di un approccio responsabile e informato.</p>
<p class="p2">Per le aziende e gli enti pubblici che cercano di navigare in questo panorama normativo in continuo aggiornamento, <b>noi di Stillab offriamo una gamma completa di servizi di consulenza, analisi e formazione</b>. Con la nostra esperienza nei settori dell&rsquo;ambiente, dell&rsquo;igiene e della sicurezza sul lavoro, siamo in grado di fornire un supporto unico e integrato, coprendo tutto, dalla consulenza su ambiente e sicurezza, alle analisi di laboratorio, fino alla formazione professionale.</p>
<p class="p2">Se desideri approfondire come queste nuove normative possano impattare la tua organizzazione o hai bisogno di una guida esperta per rimanere conforme alle pi&ugrave; recenti disposizioni, contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in maniera efficiente e conforme.</p>
<p><strong>Non esitare e <a href="mailto:consulenza@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a> oggi stesso! </strong></p>
<p><strong>Siamo sempre a disposizione per garantirti una consulenza accurata e su misura per le tue esigenze.</strong></p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>CONAI: ancora novità dal 1° gennaio 2023</title>
		<link>https://stillab.it/conai-ancora-novita-dal-1-gennaio-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 08:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. Finalit&#224; del Consorzio &#232; da sempre la stessa: agire sul fronte della prevenzione per&#160;minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente! Da quasi&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<p>Finalit&agrave; del Consorzio &egrave; da sempre la stessa: <strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp;minimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></p>
<p>Da quasi 25 anni di attivit&agrave;, il lavoro di CONAI ha contribuito a far <strong>sviluppare in Italia una filiera</strong> con importanti ricadute positive in termini <strong>ambientali</strong>, <strong>economici</strong> e <strong>sociali</strong>, ponendo il nostro Paese tra i best performer europei in materia.</p>
<p>CONAI identifica nel riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a <strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi </strong>che ne possono derivare.</p>
<p>I dati degli ultimi anni raccontano un record per il nostro Paese che ha portato a <strong>seconda vita il 73% dei materiali di imballaggio immessi al consumo</strong>, superando gli obiettivi minimi di riciclo (55%) e, sommando al riciclo il <strong>recupero come fonte energetica</strong>, raggiungiamo l&rsquo;83,7% di rifiuti di imballaggio complessivamente recuperati. Tutto ci&ograve; contribuisce anche a <strong>ridurre le emissioni di CO2</strong>: 4,4 milioni le tonnellate di CO2 equivalente evitate grazie al riciclo del sistema CONAI.</p>
<h2>Quali sono le novit&agrave; per il 2023?</h2>
<p><strong>Ulteriori riduzioni del Contributo Ambientale Conai (CAC) previste per il 2023</strong> che si aggiungono a quelle gi&agrave; decise nel corso del 2022.</p>
<p>Nella <a href="https://www.conai.org/notizie/conai-scendono-ancora-i-contributi-ambientali-per-acciaio-legno-plastica-bioplastica-e-vetro/" class="a-breath"><strong>Comunicato Stampa CONAI del 14 novembre 2022 </strong></a>troverai le <strong>variazioni che intervengono da gennaio 2023</strong>.</p>
<p>Di seguito riassumiamo alcune delle modifiche&nbsp;introdotte:</p>
<ul>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in p</strong><strong>lastica biodegradabile e compostabile da </strong><strong>294 &euro;/tons a 170 &euro;/tons.&nbsp;</strong></li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 8 &euro;/tons a 5 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in legno</strong> <strong>da 9 &euro;/tons a 8 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione CAC per gli <strong>imballaggi in vetro</strong> <strong>da 29 &euro;/tons a 23 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Con delibera CdA del 19 maggio 2022, CONAI ha stabilito la seguente modifica delle<a href="file:///C:/Users/Lucia.000/Downloads/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2023-3.pdf" class="a-breath"><strong> fasce contributive per gli imballaggi in plastica </strong></a>che entrano<strong> in vigore dal 1&deg; gennaio 2023</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Fascia A1.1 </strong>CAC ridotto <strong>da 60 &euro;/tons a 20 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A1.2</strong>&nbsp; CAC dal 1&deg; luglio aumenter&agrave; <strong>da 60 &euro;/tons a 90 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A2</strong> CAC&nbsp;dal 1&deg; luglio 2023 aumenter&agrave;<strong> da 150 &euro;/tons a 220 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B1.1 e B1.2</strong> CAC confermato agli attuali<strong> 20 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2.1</strong> CAC&nbsp;ridotto <strong>da 410 &euro;/tons a </strong><strong>350 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2.2</strong> CAC dal<strong> 1&deg; luglio 2023 aumenter&agrave; da 410 &euro;/tons a 477 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B2.3 </strong>CAC&nbsp;fissato a <strong>555 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia C</strong> (imballaggi con attivit&agrave; sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) CAC confermato <strong>confermati gli attuali 560 &euro;/tons</strong><strong>.</strong></li>
</ul>
<p>Ulteriori riduzioni anche nelle <strong>procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni (merci imballate)</strong>:</p>
<ul>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti alimentari imballati (in &euro;) da 0,13% a 0,12% </strong></li>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti non alimentari imballati (in &euro;) 0,06%.</strong></li>
<li>contributo mediante calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (senza distinzione per materiale) <strong>scende da 61&euro;/tons a 59 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>riduzioni anche per coloro che optano per la procedura semplificata basata sul fatturato dell&rsquo;anno precedente (procedura riservata a <strong><u>importatori di merci imballate con fatturato annuo entro i 2.000.000 &euro;</u></strong><u>)</u></li>
</ul>
<p>Tutti gli <strong>imballaggi compositi a base carta,</strong> diversi da quelli destinati a contenere liquidi, vengono suddivisi in <strong>quattro fasce con relativi contributi ambientali</strong> (CAC) diversificati come segue:</p>
<ul>
<li><strong>5 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>Fascia 1 (base) </strong></li>
<li><strong>25 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>Fascia 2 (CPL)</strong></li>
<li><strong>115 &euro;/tons </strong>per gli imballaggi di<strong> Fascia 3 (Compositi tipo C)</strong></li>
<li><strong>245 &euro;/</strong><strong>tons </strong>per gli imballaggi di<strong> Fascia 4 (Compositi tipo D)</strong></li>
</ul>
<h2><strong>Prossime scadenze</strong></h2>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong> al periodo di riferimento in base alla <strong>classe di appartenenza <em>(*)</em></strong>.</p>
<p><strong>Entro il prossimo 20/01/2023</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</p>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2022</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2022</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2022</strong></li>
</ul>
<p><em>(*) ANNUALE CAC fino a &euro; 2.000/anno, TRIMESTRALE CAC fino a &euro; 31.000/anno, MENSILE CAC oltre &euro; 31.000/anno, ESENTE CAC fino a &euro;. 100/anno per procedure ordinarie fino a &euro;. 200/anno per procedure semplificate.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
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			</item>
		<item>
		<title>CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</title>
		<link>https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. Finalit&#224; del Consorzio &#232; da sempre la stessa: agire sul fronte della prevenzione per&#160;minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente! Da quasi&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/">CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Il <strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<p>Finalit&agrave; del Consorzio &egrave; da sempre la stessa: <strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp;minimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></p>
<p>Da quasi 25 anni di attivit&agrave;, il lavoro di CONAI ha contribuito a far <strong>sviluppare in Italia una filiera</strong> con importanti ricadute positive in termini <strong>ambientali</strong>, <strong>economici</strong> e <strong>sociali</strong>, ponendo il nostro Paese tra i best performer europei in materia.</p>
<p>CONAI identifica nel riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a <strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi </strong>che ne possono derivare.</p>
<p>I dati degli ultimi anni raccontano un record per il nostro Paese che ha portato a <strong>seconda vita il 73% dei materiali di imballaggio immessi al consumo</strong>, superando gli obiettivi minimi di riciclo (55%) e, sommando al riciclo il <strong>recupero come fonte energetica</strong>, raggiungiamo l&rsquo;83,7% di rifiuti di imballaggio complessivamente recuperati. Tutto ci&ograve; contribuisce anche a <strong>ridurre le emissioni di CO2</strong>: 4,4 milioni le tonnellate di CO2 equivalente evitate grazie al riciclo del sistema CONAI.</p>
<h2>Principali novit&agrave;</h2>
<p><strong>Numero</strong><strong>se le riduzioni previste per il 2022</strong>&nbsp; per i contributi relativi al packaging sia a base cellulosica, che in acciaio, alluminio, vetro e&nbsp; plastica, che si aggiungono a quelle gi&agrave; decise nel corso del 2021.</p>
<p>Nella <strong><a href="https://www.conai.org/wp-content/uploads/2021/10/Valori_contributi_ambientali_2021_2022.pdf" class="a-breath">tabella</a> </strong>troverai i valori dei Contributi Ambientali in vigore nel 2021 e le <strong>variazioni che intervengono da gennaio 2022</strong>.</p>
<p>Di seguito riassumiamo alcune delle novit&agrave;<strong>&nbsp;</strong>sono introdotte:</p>
<ul>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in carta e cartone</strong> <strong>da 25 &euro;/tons a 10 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) i <strong>poliaccoppiati</strong>&nbsp;a&nbsp;<strong>prevalenza carta</strong>&nbsp;idonei al&nbsp;<strong>contenimento di liquidi</strong> (indicati con l&rsquo;acronimo &ldquo;CPL&rdquo;) <strong>45 &euro;/tons a 30 &euro;/tons.&nbsp;</strong></li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 18 &euro;/tons a 12 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in acciaio</strong> <strong>da 15 &euro;/tons a 10 &euro;/tons</strong>.</li>
<li>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in vetro</strong> <strong>da 37 &euro;/tons a 33 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Riduzione Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli <strong>imballaggi in plastica sulla base delle <a href="https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/02/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.pdf" class="a-breath">fasce contributive</a> </strong>come segue:</p>
<ul>
<li><strong>Fascia A1</strong> (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&amp;industria) <strong>da 150 &euro;/tons a 104 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia A2</strong> (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito commercio&amp;industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana). <strong>Dal 1&deg; luglio 2022 aumenter&agrave; da 150 &euro;/tons a 168 &euro;/tons.</strong></li>
<li><strong>Fascia B1</strong> (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) <strong>da 208 &euro;/tons a 149 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia B2</strong> (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&amp;industria) <strong>da 560 &euro;/tons a 520 &euro;/tons</strong>.</li>
<li><strong>Fascia C</strong> (imballaggi con attivit&agrave; sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) <strong>da 660 &euro;/tons a 642 &euro;/tons.</strong></li>
</ul>
<p>Ulteriori riduzioni anche nelle <strong>procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni (merci imballate)</strong>:</p>
<ul>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti alimentari imballati (in &euro;) da 0,20% a 0,17% </strong></li>
<li>valore complessivo delle<strong> importazioni per i prodotti non alimentari imballati (in &euro;) da 0,10% a 0,08%.</strong></li>
<li>contributo mediante calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (senza distinzione per materiale) <strong>scende da 101&euro;/tons a 90 &euro;/tons</strong>.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo inoltre che a partire dal 2022 tutti gli <strong>imballaggi compositi a base carta</strong> diversi da quelli destinati a contenere liquidi verranno suddivisi in quattro fasce.</p>
<p>Ecco il CAC previsto per le nuove quattro fasce:</p>
<ul>
<li><strong>10 &euro;/tons</strong> per gli imballaggi di <strong>tipo A</strong>&nbsp;(contenuto di carta tra il 90 e il 95%) e di&nbsp;<strong>tipo B</strong> (contenuto di carta tra l&rsquo;80 e il 90%)</li>
<li><strong>120 &euro;/tons </strong>per gli imballaggi di&nbsp;<strong>tipo C</strong> (contenuto di carta tra il 60 e l&rsquo;80%)</li>
<li><strong>250 &euro;/</strong><strong>tons </strong>per gli imballaggi di <strong>tipo D</strong> (contenuto di carta inferiore al 60%)</li>
</ul>
<p>La soglia del Contributo ambientale Conai dichiarato per accedere al rimborso per le esportazioni di imballaggi pieni (<strong>mod. 6.6 Bis da presentare nel 2022, per le esportazioni effettuate nel 2021</strong>) &egrave; stata <strong>aumentata da 5.000&euro; a 7.500&euro;</strong>.</p>
<p>Entrata in vigore dal 1&deg; gennaio 2022 una nuova procedura di esenzione riservata agli <strong>utilizzatori che acquistano imballaggi destinati esclusivamente all&rsquo;esportazione.</strong></p>
<h2><strong>Prossime scadenze</strong></h2>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong> al periodo di riferimento in base alla <strong>classe di appartenenza <em>(*)</em></strong>.</p>
<p>Per questo motivo,&nbsp;<strong>entro il prossimo 20/01/2022</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</p>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2021</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2021</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2021</strong></li>
</ul>
<p><em>(*) <strong>ANNUALE</strong> CAC fino a &euro; 2.000/anno, <strong>TRIMESTRALE</strong> CAC fino a &euro; 31.000/anno, <strong>MENSILE</strong> CAC oltre &euro; 31.000/anno, <strong>ESENTE</strong> CAC fino a &euro;. 100/anno per procedure ordinarie fino a &euro;. 200/anno per procedure semplificate.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-ulteriori-novita-dal-1-gennaio-2022/">CONAI: ulteriori novità dal 1° gennaio 2022</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Rischio idrogeologico: come prevenire i danni e tutelare l&#8217;incolumità delle persone</title>
		<link>https://stillab.it/rischio-idrogeologico-come-prevenire-i-danni-e-tutelare-lincolumita-delle-persone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 15:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Eventi atmosferici sempre pi&#249; improvvisi e di portata elevata, associati agli aspetti geomorfologici del terreno o alla presenza di fiumi, causano con frequenza danni che mettono a rischio l&#8217;incolumit&#224; delle persone. Il rischio idrogeologico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali, con significativi impatti sulla vita, sulla sicurezza dei servizi e sulle attivit&#224; di un dato&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><strong>Eventi atmosferici </strong>sempre pi&ugrave;<strong> improvvisi</strong> e di <strong>portata elevata</strong>, associati agli <strong>aspetti geomorfologici</strong> del <strong>terreno</strong> o alla <strong>presenza di fiumi</strong>, causano con <strong>frequenza danni</strong> che mettono <strong>a rischio l&rsquo;incolumit&agrave;</strong> delle persone.</p>
<p>Il <strong>rischio idrogeologico</strong> costituisce uno dei <strong>maggiori rischi ambientali,</strong> con significativi <strong>impatti sulla vita</strong>, sulla <strong>sicurezza dei servizi</strong> e <strong>sulle attivit&agrave;</strong> di un dato territorio.</p>
<p>Nello specifico implica una maggior frequenza di frane e <strong>smottamenti,</strong> causati <strong>dall&rsquo;erosione del terreno</strong> o da <strong>esondazioni,</strong> a seguito di <strong>condizioni meteo anomale</strong>, come ad esempio un&rsquo;alluvione.</p>
<p>Il <strong>rischio idrogeologico </strong>&egrave; strettamente <strong>legato all&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;uomo </strong>e alle <strong>caratteristiche</strong> proprie del <strong>terreno</strong>.</p>
<h2>Quali sono i danni del dissesto idrogeologico?</h2>
<p>Le conseguenze dovute a <strong>fenomeni idrogeologici</strong> causano <strong>diversi disagi</strong>.<br>
Il danneggiamento dei <strong>sistemi di depurazione</strong> e <strong>distribuzione delle acque</strong> ed i <strong>danni strutturali a edifici</strong>, <strong>strade</strong> e <strong>centri urbani</strong>, ne sono solo un esempio.<br>
A questi si associa un <strong>pericolo elevato</strong> per la salvaguardia dell&rsquo;<strong>incolumit&agrave; delle persone</strong>.</p>
<h2>Cause del rischio idrogeologico</h2>
<p>&Egrave; importante ricordare che i <strong>danni</strong> causati da <strong>rischio idrogeologico </strong>sono <strong>rapportati </strong>alla <strong>tipologia del terreno</strong>, ma le <strong>cause pi&ugrave; rilevanti </strong>sono costituite dalle <strong>attivit&agrave; umane</strong>.<br>
Un esempio di queste sono:</p>
<ul>
<li>la <strong>cementificazione</strong></li>
<li>la <strong>deforestazione</strong></li>
<li><strong>l&rsquo;abusivismo edilizio</strong></li>
<li><strong>l&rsquo;abbandono dei terreni d&rsquo;altura</strong></li>
<li>le <strong>estrazioni di idrocarburi </strong>e di <strong>acqua </strong>dal sottosuolo</li>
<li>gli <strong>interventi invasivi </strong>e non ponderati <strong>sui corsi d&rsquo;acqua</strong></li>
<li>la <strong>mancanza</strong> di <strong>manutenzione</strong> degli stessi</li>
</ul>
<p><strong>Riparare i&nbsp;danni</strong>&nbsp;da <strong>rischio idrogeologico</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>Italia</strong>&nbsp;ci <strong>costa quattro volte in pi&ugrave; che</strong> <strong>prevenirli</strong>. Secondo i <strong>dati&nbsp;Ispra,</strong>&nbsp;dal 1944 ad oggi il nostro Paese ha speso circa <strong>75 miliardi di euro</strong> per <strong>rimediare</strong> agli effetti del <strong>dissesto</strong>. Si tratta in media di 1 miliardo di euro all&rsquo;anno.</p>
<p>In <strong>progettazione</strong>&nbsp;e <strong>realizzazione </strong>di&nbsp;<strong>opere di prevenzione</strong>&nbsp;abbiamo <strong>investito invece 5,6 miliardi di euro</strong>, ovvero <strong>circa 300 milioni l&rsquo;anno</strong>.</p>
<h2><strong>La normativa</strong> in materia di <strong>tutela delle acque e di rischio idrogeologico</strong></h2>
<p>Negli <strong>ultimi anni la normativa</strong> in materia di <strong>tutela delle acque e di rischio idrogeologico</strong> si &egrave; <strong>evoluta</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-06&amp;atto.codiceRedazionale=17A00828&amp;elenco30giorni=false" class="a-breath"><strong>La Dir. n. 2007/60/CE </strong></a>si occupa dell&rsquo;attivit&agrave; di <strong>intervento, prevenzione e mitigazione</strong> del <strong>rischio idrogeologico</strong>.</li>
<li><strong>Il D.Lgs. n. 152/2006</strong> &ldquo;Norma in materia ambientale&rdquo;, stabilisce <strong>competenze</strong> e <strong>introduce il PAI 8</strong> (Piano stralcio per l&rsquo;assetto&nbsp;idrogeologico), il cui <strong>scopo</strong> &egrave; la <strong>riduzione del rischio idrogeologico</strong>.</li>
<li><strong>Il D.Lgs. n. 49/2010 </strong>&ldquo;Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni&rdquo;, disciplina a <strong>livello distrettuale</strong> la <strong>pianificazione di gestione</strong> del <strong>rischio alluvione</strong>.</li>
</ul>
<p>Ad oggi, per&ograve;, <strong>non risultano ancora istituite le Autorit&agrave; di Distretto</strong>.<br>
Con il D.Lgs. n. 219 del 10 dicembre 2010 sono state definite delle <strong>misure transitorie</strong>, secondo le quali le <strong>Autorit&agrave; di Bacino </strong>di rilievo nazionale, di cui alla legge 183/1989 e le <strong>Regioni,</strong> si occupano degli <strong>strumenti di pianificazione </strong>e <strong>coordinamento</strong> nell&rsquo;ambito del <strong>distretto idrografico di appartenenza</strong>.</p>
<h2>Piano di emergenza in caso di rischio</h2>
<p>Il <strong>Piano di emergenza</strong> &egrave; <strong>uno degli strumenti pi&ugrave; importanti</strong> nell&rsquo;ambito del sistema della sicurezza.</p>
<p>Si tratta dello strumento <strong>da conoscere ed utilizzare in caso di emergenza</strong>, nei luoghi di lavoro e di abitazione, <strong>nell&rsquo;ambito di rischio idrogeologico</strong>.</p>
<p>A livello nazionale, con il DPCM del 20/2/2019 &egrave; stato approvato il <strong>Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico</strong>, che prevede <strong>misure di emergenza, prevenzione, manutenzione ed organizzative</strong>.</p>
<h2>Azione preventiva per il rischio idrogeologico</h2>
<p>Poich&eacute; il <strong>rischio idrogeologico </strong>&egrave; <strong>altamente legato all&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;uomo</strong>, abbiamo la <strong>possibilit&agrave; di intervenire preventivamente </strong>per <strong>ridurre il rischio </strong>e i <strong>danni </strong>che verrebbero causati con l&rsquo;inevitabile <strong>sopraggiungere di eventi rovinosi</strong>.</p>
<p>Come <strong>conoscere</strong> le <strong>misure da adottare</strong> per <strong>un&rsquo;azione preventiva</strong>?<br>
<strong>Stillab</strong>, <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" class="a-breath">studio di consulenza</a> <strong>specializzato </strong>in questo ambito, ti supporta in materia di <strong>sicurezza </strong>e <strong>ambiente</strong>, consentendoti di <strong>raggiungere con semplicit&agrave; </strong>i tuoi <strong>obiettivi </strong>di <strong>prevenzione</strong> e <strong>protezione, <a href="mailto:segreteria@stillab.it" class="a-breath">contattaci qui</a>.</strong></p>
</body></html>
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		<title>Comune o gestore servizio privato? Novità sulla TARI</title>
		<link>https://stillab.it/comune-o-gestore-servizio-pubblico-novita-sulla-tari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 15:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[TARI 2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La TARI &#232; una tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 e che deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Decreto Legislativo 41 in vigore dal 22/03/2021, ovvero il Decreto Sostegni, introduce una importante novit&#224; sulla TARI, che riguarda tutte le utenze&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>La <strong>TARI</strong> &egrave; una tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 e che deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Decreto Legislativo 41 in vigore dal 22/03/2021, ovvero il Decreto Sostegni, introduce una importante novit&agrave; sulla TARI, che riguarda <strong>tutte le utenze non domestiche</strong>. Di cosa si tratta?</p>
<h2><strong>A CHI CONFERIRE I RIFIUTI?</strong></h2>
<p>Il Decreto 41/2021 stabilisce che tutte le utenze non domestiche devono informare il Comune, o il gestore del servizio privato di raccolta in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di conferire i propri rifiuti ora definiti come urbani al servizio pubblico o a un gestore privato. La data ultima per la comunicazione della scelta &egrave; il <strong>31 maggio 2021</strong>.</p>
<p><strong>I comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021.</strong></p>
<p>Questo obbligo deriva da una delle <strong>novit&agrave; introdotte dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario" class="a-breath">D.Lgs. 116/2020</a></strong>, in vigore dal 26/09/2020, che modifica la definizione di rifiuti URBANI: &egrave; eliminata la gestione dei rifiuti assimilabili o assimilati e viene introdotto un nuovo elenco di rifiuti e di attivit&agrave; che producono i rifiuti urbani (incluse altre fonti oltre le utenze domestiche).</p>
<p>Ricordiamo inoltre che nel D.lgs. 116/20 viene specificato che: &ldquo;<strong>Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani</strong><em>&nbsp;</em><em>di cui all&rsquo;articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,&nbsp;</em><strong>che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico</strong><em>&nbsp;</em><em>e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&rsquo;attivit&agrave; di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantit&agrave; dei rifiuti conferiti; le medesime utenze&nbsp;</em><strong>effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato</strong><em>&nbsp;</em><em>per un periodo non inferiore a <strong>cinque anni</strong>, salva la possibilit&agrave; per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell&rsquo;utenza non domestica, di riprendere l&rsquo;erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale&rdquo;.</em></p>
<p><em>Si attende tuttavia una circolare nazionale che faccia luce su alcuni punti ambigui del D.Lgs. 116/20, cos&igrave; che le aziende abbiano tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole e i Comuni possano compilare i regolamenti inerenti la TARI.</em></p>
<h2><em><strong>STILLAB PER TE</strong></em></h2>
<p><em>P</em><em>otrai&nbsp;ricevere la nostra consulenza e il nostro <strong>supporto per <a href="https://stillab.it/area-ambiente/" class="a-breath">redigere la documentazione</a> </strong>da comunicare al Comune o al gestore&nbsp;</em><em>del servizio privato</em><em>. </em></p>
<p><em><strong><a href="mailto:%20ambiente@stillab.it" class="a-breath">Contattaci</a> per saperne di pi&ugrave;. </strong></em></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/comune-o-gestore-servizio-pubblico-novita-sulla-tari/">Comune o gestore servizio privato? Novità sulla TARI</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<title>Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</title>
		<link>https://stillab.it/emissioni-in-atmosfera-le-nuove-modifiche-del-d-lgs-102-2020-guardano-allambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente sospetto di inquinamento o confinato]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni atmosferiche]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=6161</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tre anni dall&#8217;ultimo Decreto Legislativo relativo alla limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione (183/2017) arrivano integrazioni e correzioni: &#232; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&#8217;atmosfera, ai sensi dell&#8217;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/emissioni-in-atmosfera-le-nuove-modifiche-del-d-lgs-102-2020-guardano-allambiente/">Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>A tre anni dall&rsquo;ultimo Decreto Legislativo relativo alla <strong>limitazione delle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione</strong> (183/2017) arrivano <strong>integrazioni e correzioni</strong>: &egrave; stato infatti approvato un nuovo documento che definisce inoltre il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&rsquo;atmosfera, ai sensi dell&rsquo;art. 17 della Legge 170 del 12 agosto 2016.</p>
<p>Vediamo insieme quali sono alcune delle <strong>principali modifiche apportate dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/sg" class="a-breath">D. Lgs n.102 del 30 luglio 2020,</a> </strong>entrato in vigore il 28 agosto, quali realt&agrave; riguardano e qual &egrave; il loro obiettivo.</p>
<h2><strong>MODIFICHE DEL DECRETO 2020 SULLE EMISSIONI: CHI, COSA, PERCH&Eacute;.&nbsp; </strong></h2>
<p>Innanzitutto, le modifiche legislative riguardano gli <strong>stabilimenti</strong> gi&agrave; autorizzati ma anche quelli che stanno per attivare o hanno in corso un procedimento per ottenere autorizzazione (e che si concluder&agrave; dopo il 28 agosto). Le misure tengono conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, definiscono <strong>nuove scadenze temporali</strong>, puntano i riflettori su temi di <strong>salute ambientale</strong> e hanno lo <strong>scopo</strong> di:</p>
<ul>
<li><strong>assicurare la certezza normativa</strong> in materia di obblighi e controlli circa la gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera</li>
<li><strong>razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni</strong>, per le imprese e i gestori privati di impianti termici civili</li>
</ul>
<h2><strong>NUOVI TERMINI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI</strong></h2>
<p><strong>L&rsquo;ART. 3</strong>&nbsp;introduce nuove scadenze&nbsp;sulle&nbsp;<strong>autorizzazioni degli stabilimenti</strong>:</p>
<ul>
<li>Gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017 devono adeguarsi alle disposizioni dell&rsquo;articolo 294 modificato dal Decreto, sulle prescrizioni per il rendimento di combustione, sulla base primo rinnovo dell&rsquo;autorizzazione <strong>entro il 1&deg; gennaio 2025</strong>.</li>
<li>Se uno o pi&ugrave; impianti ricadono nel divieto di cui all&rsquo;<strong>art. 272 comma 4</strong>, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell&rsquo;articolo 269 entro 3 anni.</li>
<li><strong>Per l&rsquo;adeguamento alla prescrizione dell&rsquo;articolo 271, comma 7-bis, del D. Lgs. 152/2006</strong>i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dovranno presentare domanda di autorizzazione <strong>entro un anno dalla data di entrata in vigore (28/08/2021)</strong>.</li>
<li>La&nbsp;<strong>durata di 15 anni delle autorizzazioni </strong>generali si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto.</li>
</ul>
<h2><strong>LA SALUTE MERITA PI&Ugrave; DI UNO SGUARDO: </strong><strong>MODIFICHE AL CODICE AMBIENTE</strong></h2>
<p>La parola d&rsquo;ordine di ogni cambiamento migliorativo, oggi, deve essere: <strong>pi&ugrave; attenzione all&rsquo;ambiente e alla salute</strong>. E le due cose sono strettamente collegate. All&rsquo;origine delle integrazioni e correzioni del Decreto n. 102 c&rsquo;&egrave; indubbiamente un&rsquo;accresciuta consapevolezza e la volont&agrave; di trovare soluzioni per migliorare la salute e il benessere sia delle persone sia del Pianeta. <strong>Ecco a grandi linee le modifiche</strong>:</p>
<h3><strong>EMISSIONI ODORIGENE E SOLVENTE ORGANICO</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 268</strong> introduce <strong>nuove definizioni di&nbsp;<em>&ldquo;emissioni odorigene&rdquo;</em></strong><em>&nbsp;</em>(emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena) e<em>&nbsp;<strong>&ldquo;solvente organico&rdquo;</strong> </em>(qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti)</p>
<h3><strong>SOSTANZE CANCEROGENE O TOSSICHE</strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 271, con l&rsquo;inserimento del comma 7-bis</strong>, ora introduce <strong>limiti alle emissioni</strong> delle sostanze classificate come <strong>cancerogene</strong> o <strong>tossiche per la riproduzione</strong> o <strong>mutagene</strong> (<strong>H340, H350, H360</strong>) e delle sostanze con <strong>tossicit&agrave; e cumulabilit&agrave;</strong> particolarmente elevate.</p>
<ul>
<li>Queste <strong>sostanze</strong>, e quelle classificate come &ldquo;<strong>estremamente preoccupanti</strong>&rdquo; (SVCH) secondo il Regolamento REACH devono essere <strong>sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile</strong> nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.</li>
<li>Ogni <strong>cinque anni</strong>, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal comma 7bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni <strong>inviano all&rsquo;autorit&agrave; competente una relazione</strong> con la quale si analizza la disponibilit&agrave; di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilit&agrave; tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L&rsquo;autorit&agrave; competente pu&ograve; <strong>richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento</strong> o di rinnovo dell&rsquo;autorizzazione</li>
</ul>
<h3><strong>IMPIANTI CON POTENZA TERMICA = O &lt; 5 MW </strong></h3>
<p><strong>L&rsquo;art. 281, con l&rsquo;inserimento del 10-bis</strong>, stabilisce che <strong>agli impianti in deroga fino al 19 dicembre 2017</strong>, poi esclusi da questo regime con il D. Lgs n. 183/2017, si applicano i termini di <strong>adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell&rsquo;autorizzazione</strong> previsti dall&rsquo;articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di <strong>potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW</strong>.</p>
<h3><strong>RAPPORTO ARIA-COMBUSTIONE</strong></h3>
<p><strong>Il comma 1 dell&rsquo;articolo 294 &egrave; stato riscritto</strong>: per ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti disciplinati dal <strong>titolo I della parte quinta </strong>del decreto, eccetto quelli previsti dall&rsquo;allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un <strong>sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile</strong>. Ai fini della disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall&rsquo;articolo 272, comma 1.</p>
<h2><strong>COLLABORARE PER METTERSI A NORMA: CONSULENZA E ANALISI STILLAB</strong></h2>
<p>Valutare la natura e il grado di emissioni della propria impresa, per rispettare le nuove norme guardando sempre al benessere di tutti, richiede l&rsquo;aiuto di professionisti e professioniste dell&rsquo;analisi e della consulenza. Noi di <strong>Stillab</strong> ci occupiamo di <strong>seguirti passo dopo passo in tutti gli aspetti della gestione ambientale e nella risposta agli obblighi di legge</strong>, nonch&eacute; di prelevare e analizzare:</p>
<ul>
<li><strong>polveri e metalli</strong></li>
<li><strong>COV</strong></li>
<li><strong>gas di combustione</strong></li>
<li><strong>inquinanti e microinquinanti organici e PCB</strong></li>
</ul>
<p>E controllare:</p>
<ul>
<li><strong>le condizioni microclimatiche</strong></li>
<li><strong>i composti organici e inorganici, le fibre aerodisperse, le fibre di amianto, gli agenti cancerogeni</strong></li>
<li><strong>gli agenti microbiologici aerodispersi</strong></li>
</ul>
<p>Consulta <a href="https://stillab.it/laboratorio/#" class="a-breath"><strong>qui</strong></a>&nbsp;tutti i nostri servizi e <a href="mailto:%20info@stillab.it" class="a-breath"><strong>contattaci</strong></a> per avere informazioni pi&ugrave; precise su ci&ograve; che possiamo fare per te</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/emissioni-in-atmosfera-le-nuove-modifiche-del-d-lgs-102-2020-guardano-allambiente/">Emissioni in atmosfera: le nuove modifiche del D.Lgs 102/2020 guardano all&#8217;ambiente</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Nuova direttiva europea 2020/2184 sulla sicurezza delle acque per il consumo umano</title>
		<link>https://stillab.it/nuova-direttiva-europea-2020-2184-sulla-sicurezza-delle-acque-per-il-consumo-umano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi acque]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio analisi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=6099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la Direttiva Europea 2020/2184 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2020 &#232; cambiata la legislazione di riferimento in merito alla sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 12 gennaio 2023, un giorno prima che sia abrogata la&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Con la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&amp;from=ITqui" class="a-breath">Direttiva Europea 2020/2184</a> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2020 &egrave; cambiata la legislazione di riferimento in merito alla sicurezza delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative <strong>entro il 12 gennaio 2023</strong>, un giorno prima che sia abrogata la precedente direttiva 98/93 del Decreto legislativo 31/2001.</p>
<h2><strong>OBIETTIVO: SALUTE E FIDUCIA DEI CITTADINI</strong></h2>
<p>Lo scopo della Direttiva &egrave; contribuire a <strong>proteggere la salute umana</strong> dalle conseguenze negative della contaminazione delle acque, assicurandone l&rsquo;igiene e la salubrit&agrave; e aumentando la facilit&agrave; di accesso. La normativa specifica in primo luogo le definizioni, gli obblighi generali, gli standard qualitativi, e tra le modifiche pi&ugrave; interessanti si sottolineano:</p>
<ul>
<li><strong>l&rsquo;approccio</strong> alla sicurezza dell&rsquo;acqua basato sul rischio</li>
<li><strong>la valutazione e la gestione del rischio</strong> per i bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, del sistema di fornitura e dei sistemi di distribuzione domestici</li>
<li><strong>l&rsquo;adeguamento i piani di monitoraggio per quanto concerne gli agenti chimici e microbiologici,</strong> quali ad esempio il piombo e la Legionella, quali parametri di valutazione del rischio nella distribuzione domestica, con nuovi limiti di riferimento</li>
<li><strong>la definizione dei requisiti minimi di igiene</strong> per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano</li>
</ul>
<p>La Direttiva fa riferimento anche ad altri aspetti sostanziali che vanno dal monitoraggio alle informazioni al pubblico. Ed &egrave; proprio quest&rsquo;ultimo un altro degli elementi pi&ugrave; importanti, solo apparentemente secondario, della Direttiva, il cui obiettivo &egrave; anche di <strong>rafforzare la fiducia dei cittadini </strong>verso l&rsquo;uso e il consumo dell&rsquo;acqua del rubinetto.</p>
<h2><strong>SEMPRE PI&Ugrave; ATTENZIONE PER L&rsquo;AMBIENTE</strong></h2>
<p>L&rsquo;inquinamento delle acque causato da microplastiche &egrave; uno dei maggiori problemi ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. Non solo i mari, ma anche l&rsquo;acqua che utilizziamo abitualmente per lavarci o per il nostro consumo alimentare possono presentare elevate concentrazioni di plastica. Anche <strong>la Direttiva dimostra consapevolezza del problema</strong> &ndash; una consapevolezza che accomuna sempre pi&ugrave; persone &ndash; e volont&agrave; di contribuire con risoluzioni precise. La Commissione pertanto prevede di stabilire e aggiornare un elenco di controllo di sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l&rsquo;opinione pubblica o la comunit&agrave; scientifica, quali ad esempio i <strong>prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche</strong>. Nella normativa si invita a <strong>mettere a disposizione acqua destinata al consumo umano</strong> nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, mentre propone la <strong>fornitura gratuita o a prezzi contenuti</strong> ai clienti di ristoranti e mense.</p>
<h2><strong>L&rsquo;ANALISI DELLE ACQUE: STILLAB PER TE</strong></h2>
<p>In Stillab abbiamo a cuore la salubrit&agrave; e la pulizia dell&rsquo;acqua, bene comune. Per questo eseguiamo <a href="https://stillab.it/strumenti-e-prelievi/" class="a-breath"><strong>prelievi</strong></a> e <a href="https://stillab.it/laboratorio/" class="a-breath"><strong>analisi delle acque</strong></a>, occupandoci in particolare di campionamento<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>statico e dinamico</strong>&nbsp;di acqua di falda e di pozzo finalizzate all&rsquo;approvvigionamento, con l&rsquo;uso di pompe sommerse a flusso variabile</li>
<li><strong>di acque destinate al consumo umano&nbsp;</strong>per la verifica di potabilit&agrave; e rilevazione della presenza di microrganismi patogeni</li>
<li><strong>di acque destinate al consumo umano&nbsp;</strong>per la verifica del rischio legionellosi</li>
<li><strong>di corpi idrici superficiali&nbsp;</strong>per la verifica della loro qualit&agrave; ai sensi della normativa vigente</li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di una <strong>consulenza</strong> o di <strong>analisi specifiche</strong> per garantire la sicurezza dell&rsquo;acqua della tua impresa o del tuo ente, <a href="mailto:laboratorio@stillab.it" class="a-breath">contattaci</a>. Siamo sempre dalla parte dell&rsquo;ambiente, della sicurezza, della salute.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/nuova-direttiva-europea-2020-2184-sulla-sicurezza-delle-acque-per-il-consumo-umano/">Nuova direttiva europea 2020/2184 sulla sicurezza delle acque per il consumo umano</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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		<item>
		<title>FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</title>
		<link>https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[decreto FGAS]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 146/2018]]></category>
		<category><![CDATA[FGAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decorrere <strong>dal 24 gennaio 2019</strong>, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è cessato l’obbligo di comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Pertanto, <strong>la dichiarazione F-gas</strong>  da parte dei detentori di apparecchiature fisse <strong>non è più necessaria</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/">FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>A decorrere dal <strong>24 gennaio 2019</strong>, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, &egrave; cessato l&rsquo;obbligo di comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantit&agrave; di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Pertanto, <strong>la dichiarazione F-gas </strong>da parte dei detentori di apparecchiature fisse <strong>non &egrave; pi&ugrave; necessaria</strong>.</p>
<h2><strong>Cosa accade oggi?</strong></h2>
<p>&Egrave; stata istituita una <a href="https://bancadati.fgas.it/#!/home" class="a-breath">Banca dati gas fluorurati </a>a cui gli addetti di settore dovranno <strong>inviare</strong> <strong>entro 30 giorni</strong> dalla data di intervento <strong>le informazioni relative alle vendite di f-gas e alle attivit&agrave; di assistenza</strong> effettuata sull&rsquo;apparecchiature.</p>
<p>Stante l&rsquo;obbligo di costante aggiornamento della Banca dati, il mantenimento del registro dell&rsquo;impianto perder&agrave; ogni significato. Per precauzione, <strong>si consiglia in egual modo di conservare la documentazione dello storico</strong>.</p>
<h2><strong>Chi sono gli operatori?</strong></h2>
<p>Si definisce operatore chiunque eserciti un <strong>effettivo controllo</strong> sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, con le <strong>seguenti condizioni</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>libero accesso </strong>all&rsquo;apparecchiatura;</li>
<li><strong>controllo sul funzionamento e la gestione </strong>ordinaria;</li>
<li><strong>potere di decidere</strong> in merito a modifiche tecniche.</li>
</ol>
<h2><strong>Quali sono gli obblighi&nbsp; per gli operatori?</strong></h2>
<ul>
<li>L&rsquo;ente che si configura come operatore <strong>non &egrave; tenuto a iscriversi al registro n&eacute; a certificarsi. </strong></li>
<li>Per le operazioni di assistenza, installazione e smantellamento, gli operatori hanno <strong>l&rsquo;obbligo di utilizzare personale iscritto al registro, oppure rivolgersi a persone o imprese certificate.</strong></li>
<li>Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d&rsquo;aria e pompe di calore <strong>devono</strong> <strong>verificare le informazioni delle apparecchiature attraverso la Banca dati</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali interventi devono essere comunicati (da parte dell&rsquo;impresa certificata)?</strong></h3>
<ul>
<li>Installazione</li>
<li>Manutenzione o assistenza</li>
<li>Riparazione</li>
<li>Smantellamento</li>
<li>Controllo delle perdite</li>
</ul>
<h2><strong>Come fa un operatore ad adempiere all&rsquo;obbligo di tenuta dei registri?</strong></h2>
<p>Tutte le <strong>informazioni</strong> contenute nei registri sono <strong>comunicate, per via telematica</strong>, <strong>alla Banca dati</strong>.</p>
<p>A partire <strong>dal 25 settembre 2019</strong> l&rsquo;obbligo di tenuta dei registri &egrave; rispettato mediante la <strong>comunicazione degli interventi</strong>, da parte degli addetti di settore, <strong>alla Banca dati</strong>, dalla quale sar&agrave; possibile <strong>scaricare un attestato contenente tutte le informazioni</strong> relative alle proprie apparecchiature.</p>
<h3><strong>Le comunicazioni relative agli interventi devono essere effettuate dagli operatori oppure dalle imprese certificate che hanno svolto l&rsquo;attivit&agrave;?</strong></h3>
<p>Le <strong>comunicazioni degli interventi </strong>devono essere<strong> effettuate dalle imprese </strong>certificate <strong>che hanno svolto l&rsquo;attivit&agrave;</strong>. Se gli interventi sono svolti dall&rsquo;operatore attraverso il proprio personale certificato, allora sar&agrave; suo compito comunicare alla Banca dati le specifiche modifiche apportate.</p>
<h3><strong>L&rsquo;operatore pu&ograve; verificare gli interventi comunicati dall&rsquo;impresa certificata? </strong></h3>
<p><strong>Ogni impresa decider&agrave; secondo i propri criteri</strong> vigenti all&rsquo;interno dell&rsquo;organizzazione, <strong>quali soggetti delegare</strong> alla consultazione della Banca dati.</p>
<h3><strong>In che modo si verificano gli interventi comunicati dall&rsquo;impresa certificata? </strong></h3>
<ol>
<li>La persona incaricata procede con la <strong>registrazione</strong> all&rsquo;<a href="https://operatori.fgas.it/" class="a-breath">area riservata Operatori</a>;</li>
<li>l&rsquo;utente accede con le proprie <strong>credenziali</strong> (oppure anche con CNS o SPID);</li>
<li>l&rsquo;utente riceve dall&rsquo;impresa certificata il <strong>rapporto intervento</strong> generato dalla Banca Dati FGAS;</li>
<li>l&rsquo;utente <strong>consulta i dati inseriti dal manutentore</strong>, utilizzando l&rsquo;apposita funzione Associa Operatore / Intervento, indicando codice dell&rsquo;apparecchiatura e codice dell&rsquo;intervento;</li>
<li>l&rsquo;utente pu&ograve; scaricare, sempre via telematica e con la frequenza ritenuta opportuna, un <strong>attestato rilasciato dalla Banca dati</strong> e contenente il riepilogo di tutti gli interventi svolti.</li>
</ol>
<h3><strong>&Egrave; obbligatorio scaricare l&rsquo;attestato?</strong></h3>
<p>L&rsquo;operatore potr&agrave; <strong>consultare liberamente dalla propria area riservata</strong> della Banca dati <strong>le informazioni </strong>degli interventi registrati dal manutentore. Se l&rsquo;operatore lo ritiene necessario, con la periodicit&agrave; voluta, potr&agrave; <strong>stampare un attestato rilasciato dalla Banca dati</strong>, versando i <strong>diritti di segreteria pari a 5&euro;</strong>.</p>
<h2><strong>Sanzioni</strong></h2>
<p>Ecco <strong>alcune sanzioni</strong> in materia di F-gas entrate <strong>in vigore dal 17 gennaio 2020</strong>:</p>
<ul>
<li>L&rsquo;operatore che, entro un mese dall&rsquo;avvenuta riparazione dell&rsquo;apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all&rsquo;articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, <strong>non effettua</strong>, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all&rsquo;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all&rsquo;articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell&rsquo;efficacia della riparazione eseguita &egrave; punito con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&rsquo;operatore che <strong>non ottempera agli obblighi di controllo</strong> delle perdite secondo le scadenze e le modalit&agrave; di cui all&rsquo;articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, &egrave; punito con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro</strong>.</li>
<li>L&rsquo;impresa che affida le attivit&agrave; di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d&rsquo;aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un&rsquo;impresa che <strong>non &egrave; in possesso</strong> del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell&rsquo;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all&rsquo;articolo 13 dello stesso decreto, &egrave; punita con la <strong>sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.</strong></li>
</ul>
<h3><strong>Riassumendo:</strong></h3>
<ul>
<li>L&rsquo;<strong>operatore</strong> verifica che la persona o l&rsquo;impresa a cui si rivolge siano certificate</li>
<li>L&rsquo;<strong>impresa certificata</strong> inserisce nella Banca Dati (entro 30 giorni dall&rsquo;intervento) le informazioni relative agli interventi di installazione e manutenzione svolti sulle apparecchiature, ed indica il codice fiscale e la ragione sociale dell&rsquo;operatore.</li>
<li>L&rsquo;<strong>impresa certificata</strong> trasmette via mail (anche avvalendosi della Banca Dati) all&rsquo;operatore un rapporto di intervento contenente il codice dell&rsquo;apparecchiatura e il codice dell&rsquo;intervento.</li>
<li>La <strong>persona fisica incaricata dall&rsquo;operatore</strong> secondo proprie procedure interne (senza che la Banca Dati sia coinvolta) si registra alla Banca Dati operatori e riceve le credenziali per l&rsquo;accesso.</li>
<li>Una volta in possesso delle credenziali, la persona fisica inserisce i dati trasmessi dall&rsquo;impresa certificata e pu&ograve; consultare le informazioni relative agli interventi svolti.</li>
</ul>
<h2><strong>Noi possiamo aiutarti</strong></h2>
<p><strong>Noi realt&agrave; Stillab</strong> possiamo aiutarti a:</p>
<ul>
<li><strong>controllare</strong> che l&rsquo;impresa o la persona a cui vi rivolgete sia certificata;</li>
<li><strong>verificare</strong> la frequenza di controllo delle perdite;</li>
<li><strong>scaricare</strong> l&rsquo;attestazione degli interventi effettuati</li>
</ul>
<p>Come vedi, gli aspetti di cui tenere conto sono tanti. Se hai bisogno di ulteriori <strong>informazioni</strong> <strong>o chiarimenti</strong>, <a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath">non esitare a contattarci</a>, puoi scrivere direttamente anche <a title="mailto:perrone@stillab.it" href="mailto:perrone@stillab.it" class="a-breath">perrone@stillab.it</a> e <a href="mailto:montafia@stillab.it" class="a-breath">montafia@stillab.it</a></p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/fgas-facciamo-il-punto-sul-dpr-146-2018-obblighi-e-sanzioni/">FGAS: facciamo il punto sul DPR 146/2018. Obblighi e sanzioni</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>MUD 2020: proroga scadenza al 30 giugno: istruzioni per l&#8217;uso</title>
		<link>https://stillab.it/mud-2020-scadenza-al-30-aprile-e-istruzioni-per-luso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 13:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione MUD]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[MUD 2020]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stillab.it/?p=5069</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>3 buoni motivi per affidarti a Stillab</strong> per la comunicazione del tuo MUD 2020. Oltre a tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/mud-2020-scadenza-al-30-aprile-e-istruzioni-per-luso/">MUD 2020: proroga scadenza al 30 giugno: istruzioni per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><strong>AVVISO IMPORTANTE</strong><br>
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&amp;atto.codiceRedazionale=20G00034&amp;elenco30giorni=false" class="a-breath"><strong>DL 17 marzo 2020, n. 18</strong></a> (cd &ldquo;Cura Italia&rdquo;) &egrave; definito il <strong>rinvio</strong> di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti <strong>al 30 giugno 2020</strong>.<br>
_____________________________________________________</p>
<p>Parliamo della dichiarazione <strong>MUD 2020</strong>!</p>
<p>La <strong>data di presentazione &egrave;</strong> fissata al <strong>30 aprile 2020</strong>.</p>
<p>I tempi non sono particolarmente stretti, ma l&rsquo;analisi e l&rsquo;elaborazione dei dati possono diventare attivit&agrave; piuttosto lunghe, specie se hai un numero consistente di rifiuti da dichiarare. Il nostro consiglio quindi &egrave; quello di <strong>organizzarti con un certo anticipo</strong>.</p>
<h2>3 ottimi motivi per scegliere Stillab</h2>
<p>Prima di scendere nei dettagli relativi alle novit&agrave; del MUD 2020, ti diamo subito 3 motivi per cui dovresti affidarti a noi per la comunicazione.</p>
<ol type="1">
<li>Mettiamo a tua disposizione un <strong>team di esperti consulenti ambientali</strong>, capaci di effettuare la dichiarazione <strong>MUD rispondente alle ultime novit&agrave;</strong> legislative.</li>
<li>Ci occupiamo dell&rsquo;<strong>elaborazione di tutte le informazioni </strong>relative alla gestione dei tuoi rifiuti. Controlliamo la tenuta dei <strong>registri di carico e scarico</strong> e analizziamo i <strong>formulari di identificazione</strong>. Predisponiamo la <strong>documentazione</strong> necessaria e provvediamo all&rsquo;<strong>invio telematico </strong>del MUD.</li>
<li>Se per l&rsquo;elaborazione dei dati non hai bisogno di aiuto, <strong>possiamo occuparci anche solo dell&rsquo;invio</strong> della comunicazione.</li>
</ol>
<p>Abbiamo reso disponibili in formato Word la <a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2020/02/Stillab_Dichiarazione_MUD2020_RaccoltaDati.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">tabella</a> per la raccolta dei dati e la <a href="https://stillab.it/wp-content/uploads/2020/02/Stillab_MUD2020_Delega.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">delega</a> per la comunicazione. Ti basta compilare i documenti e restituirceli <strong>entro il 27 marzo 2020</strong>.</p>
<h2>Scegliere Stillab conviene!</h2>
<p>Per agevolarti nell&rsquo;adempimento della comunicazione MUD 2020, abbiamo predisposto per te due possibilit&agrave; di <strong>scontistica</strong>. Hai diritto a:</p>
<ul>
<li>uno <strong>sconto del 20%</strong>, se ci restituisci la tabella di raccolta dati compilata e corredata della quarta copia dei formulari entro il <strong>28 febbraio 2020</strong>,</li>
<li>uno <strong>sconto del 10%</strong>, se ci restituisci tutti i dati compilati entro il <strong>10 marzo 2020</strong>.</li>
</ul>
<h2>MUD 2020, vediamo come funziona</h2>
<p>Veniamo adesso alla parte di approfondimento.&nbsp;Continuando a leggere troverai informazioni dettagliate relative a:</p>
<ul>
<li><a href="#soggetti-obbligati-mud-2019" class="a-breath">quali sono i soggetti obbligati a inviare il MUD</a>,</li>
<li><a href="#dichiarazione-presentazione-MUD" class="a-breath">il modello e le modalit&agrave; di presentazione</a>,</li>
<li><a href="#soggetti-abilitati-MUD-semplificato" class="a-breath">quali sono i soggetti abilitati al MUD semplificato.</a></li>
</ul>
<h2 id="soggetti-obbligati-mud-2019">Chi deve presentare il MUD 2020?</h2>
<p>Sono tenuti a presentare il MUD 2020:</p>
<ul>
<li>le imprese e gli enti <strong>produttori iniziali di rifiuti pericolosi</strong>,</li>
<li>le imprese e gli enti produttori che hanno <strong>pi&ugrave; di 10 dipendenti</strong> e sono <strong>produttori iniziali di rifiuti non pericolosi</strong>, derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall&rsquo;abbattimento dei fumi, come previsto dall&rsquo;articolo 184 del <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152</a>, comma 3 lettere c), d) e g).</li>
</ul>
<h2 id="dichiarazione-presentazione-MUD">Dichiarazione e presentazione MUD</h2>
<h3>La struttura della dichiarazione 2020</h3>
<p><strong>La struttura non cambia</strong>. &Egrave; presente una sezione anagrafica composta dalla <strong>Scheda SA1</strong>,&nbsp;obbligatoria per tutte le sezioni tranne la Comunicazione Rifiuti semplificata, e dalla <strong>Scheda Autorizzazioni,&nbsp;</strong>obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attivit&agrave; di gestione dei rifiuti. Alle due schede si aggiungono sei <strong>comunicazioni</strong>:</p>
<ol type="1">
<li>Rifiuti,</li>
<li>Veicoli Fuori Uso,</li>
<li>Imballaggi, comunicazione composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,</li>
<li>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,</li>
<li>Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in convenzione,</li>
<li>Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.</li>
</ol>
<p>Le <strong>Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competenti</strong> sono:</p>
<ul>
<li>per i produttori, smaltitori e recuperatori, quelle in cui ha sede l&rsquo;unit&agrave; locale dell&rsquo;impresa,</li>
<li>per i soggetti che svolgono attivit&agrave; di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, quelle in cui &egrave; presente la sede legale dell&rsquo;impresa.</li>
</ul>
<h3>La presentazione del MUD</h3>
<p>La presentazione del MUD deve essere fatta <strong>esclusivamente tramite invio telematico </strong>sul portale <a href="http://www.mudtelematico.it" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="a-breath">www.mudtelematico.it</a>, attivo entro il 15 marzo prossimo.</p>
<p>Per procedere all&rsquo;invio, i soggetti dichiaranti devono avere un <strong>dispositivo di firma digitale in corso di validit&agrave;</strong>: Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key. Inoltre, sul portale sar&agrave; resa disponibile un&rsquo;applicazione per verificare la <strong>correttezza del formato del file</strong> da inviare.</p>
<h2 id="soggetti-abilitati-MUD-semplificato">Chi pu&ograve; presentare il MUD semplificato?</h2>
<p>Anche per il 2020 puoi completare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata, a patto che rispetti questi tre parametri contemporaneamente:</p>
<ul>
<li>devi essere un produttore iniziale di <strong>non pi&ugrave; di 7 tipologie di rifiuti </strong>(CER),</li>
<li>i rifiuti sono prodotti <strong>nell&rsquo;unit&agrave; locale a cui si riferisce la dichiarazione</strong>,</li>
<li>per ciascun rifiuto <strong>non utilizzi pi&ugrave; di 3 trasportatori e pi&ugrave; di 3 destinatari</strong>.</li>
</ul>
<p>Sono invece <strong>esclusi </strong>dalla comunicazione semplificata:</p>
<ul>
<li>i <strong>gestori </strong>di rifiuti, che effettuano attivit&agrave; di recupero, smaltimento e trasporto,</li>
<li>i <strong>produttori </strong>di rifiuti che non ricadono nelle condizioni,</li>
<li>i <strong>nuovi produttori</strong>, cio&egrave; quei soggetti che effettuano attivit&agrave; di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti, quindi impianti che nel trattamento finale di rifiuti ne producono di nuovi.</li>
</ul>
<h2 id="novit&agrave;-MUD-2019">Quali sono le novit&agrave; per il 2020?</h2>
<p>Come per il 2019, anche nel 2020 nel MUD <strong>i gestori devono indicare l&rsquo;origine dei CER</strong> e specificare se i CER 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03, 16.06.04, 16.06.05, 20.01.33 e 20.01.34 sono relativi a <strong>pile portatili</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come vedi, gli aspetti di cui tenere conto sono tanti. Se hai bisogno di ulteriori <strong>informazioni</strong> <strong>o chiarimenti</strong>, <a href="https://stillab.it/contatti/" class="a-breath">non esitare a contattarci</a>. E naturalmente, se decidi di affidarti a noi per il MUD 2020, siamo a tua disposizione.</p>
</body></html>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/mud-2020-scadenza-al-30-aprile-e-istruzioni-per-luso/">MUD 2020: proroga scadenza al 30 giugno: istruzioni per l&#8217;uso</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>CONAI: importanti novità dal 1° gennaio 2020</title>
		<link>https://stillab.it/conai-importanti-novita-dal-1-gennaio-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come forse gi&#224; saprai, il&#160;CONAI&#160;&#232; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&#160;garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio. L&#8217;obiettivo&#160;del Consorzio &#232; da sempre lo stesso:&#160;agire sul fronte della prevenzione per&#160; minimizzare l&#8217;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&#8217;ambiente!&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://stillab.it/conai-importanti-novita-dal-1-gennaio-2020/">CONAI: importanti novità dal 1° gennaio 2020</a> proviene da <a href="https://stillab.it">Stillab</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Come forse gi&agrave; saprai, il&nbsp;<strong>CONAI&nbsp;</strong>&egrave; un Consorzio privato senza fini di lucro, costituito dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi (oltre 800.000 imprese), e&nbsp;<strong>garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio.</strong></p>
<div>L&rsquo;obiettivo&nbsp;del Consorzio &egrave; da sempre lo stesso:&nbsp;<strong>agire sul fronte della prevenzione per&nbsp; m</strong><strong>inimizzare l&rsquo;impatto dei rifiuti di imballaggio sull&rsquo;ambiente!</strong></div>
<div></div>
<div>CONAI, anche considerando che le politiche globali tendono verso un sistema di economia circolare, riconosce nel&nbsp;riciclaggio e nel recupero degli imballaggi un enorme potenziale di sviluppo finalizzato a&nbsp;<strong>ridurre al minimo l&rsquo;impiego di risorse naturali e gli sprechi che ne possono derivare.</strong></div>
<div></div>
<div>Per semplificare gli adempimenti in capo ai Consorziati, a partire dal&nbsp;<strong>1&deg; gennaio 2020&nbsp;</strong>sono state introdotte alcune novit&agrave; che di seguito riassumiamo:</div>
<ul>
<li>Variazione delle&nbsp;<strong>soglie di esenzione annuale</strong>&nbsp;(Circolare 5.12.2019 &ndash; ID. 4-2019);</li>
<li>Introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi (Circolare 5.12.2019 &ndash; ID. 4-2019);</li>
<li>Nuova procedura di&nbsp;<strong>dichiarazione forfaitaria</strong>&nbsp;del Contributo ambientale Conai &ndash; basata sul fatturato dell&rsquo;anno precedente &ndash;&nbsp;<em>riservata agli importatori di imballaggi pieni</em>. (Circolare 2.12.2019 &ndash; ID. 2-2019);</li>
<li>Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i &ldquo;<strong>rotoli di foglio di alluminio</strong>&rdquo; e per i &ldquo;<strong>rotoli di pellicola di plastica per alimenti</strong>&rdquo;. (Circolare 29.11.2019 &ndash; ID. 1-2019);</li>
</ul>
<div>
<h2>Rimodulazione dei contributi ambientali</h2>
<p>Ecco come cambiano il contributo ambientale di alcune tipologie di materiali a partire dal <strong>1&deg; gennaio 2020:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Carta</strong>&nbsp; da 20,00 &euro;/tons a <strong>35,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi</strong> da 40,00 &euro;/tons a <strong>55,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Legno</strong>&nbsp; da 7,00 &euro;/tons a <strong>9,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Plastica &ndash; fascia B2</strong>&nbsp; da 263,00 &euro;/tons a <strong>436,00 &euro;/tons</strong></li>
<li><strong>Plastica &ndash; fascia C</strong>&nbsp; &nbsp; da 369,00 &euro;/tons a <strong>546,00 &euro;/tons</strong></li>
</ul>
<p>Per i <strong>prodotti alimentari imballati</strong>&nbsp;l&rsquo;aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni passa da 0,16 a&nbsp;<strong>0,17%</strong>, per i&nbsp;<strong>prodotti non alimentari imballati</strong>, invece, da 0,08 a&nbsp;<strong>0,09%</strong>.L&rsquo;incremento del contributo ambientale degli imballaggi in carta, plastica e legno si ripercuote anche sulle aliquote utilizzate dai Consorziati che ricorrono alla&nbsp;<strong>procedura semplificata</strong> per la dichiarazione periodica relativa all&rsquo;importazione di imballaggi pieni (modulo 6.2).</p>
<p>Nel caso di calcolo forfetario basato sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione per materiale, il contributo ambientale passa da 65 &euro;/tonnellata a <strong>85&euro;/tonnellata</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte le Dichiarazioni periodiche devono essere effettuate <strong>entro il 20 del mese successivo</strong>&nbsp;al periodo di riferimento.</p>
</div>
<div>Per questo motivo,&nbsp;<strong>entro il prossimo 20/01/2020</strong>&nbsp;dovranno essere presentate:</div>
<ul>
<li>le Dichiarazioni relative all&rsquo;<strong>ANNO 2019</strong></li>
<li>le Dichiarazioni relative al&nbsp;<strong>4&deg; TRIMESTRE 2019</strong></li>
<li>le Dichiarazioni&nbsp;<strong>MENSILI relative a Dicembre 2019</strong></li>
</ul>
<p>Se hai bisogno di&nbsp;<strong>verificare la tua posizione</strong>&nbsp;rispetto agli obblighi suddetti o di assistenza per la&nbsp;<strong>presentazione delle dichiarazioni</strong>&nbsp;periodiche o per l&rsquo;<strong>adesione al consorzio CONAI</strong>,&nbsp;<a href="mailto:chirico@stillab.it" data-cke-saved-href="mailto:chirico@tillab.it" class="a-breath">contattaci</a></p>
</body></html>
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